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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20701/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo, operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un iscritto, di un contributo di solidarietà previsto da atti/regolamenti interni dell’ente. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute e condannato la Cassa a restituire le somme trattenute dal 1 gennaio 2004 al marzo 2017; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la Cassa ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme sul potere regolamentare delle Casse privatizzate, dell’art. 3, comma 12, l. 335/1995, dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, dell’art. 23 Cost. e di fonti regolamentari interne, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimamente introdotto e applicabile; 2) in subordine, vizio di ultrapetizione e ulteriore violazione dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, deducendo che almeno dal 2011 il contributo fosse legittimo; 3) sempre in subordine, violazione dell’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011 per non avere applicato il contributo legale dell’1% per il biennio 2012-2013 in caso di inerzia della Cassa; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui le Casse privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con fonti interne un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost. Ha inoltre escluso che le norme invocate dalla Cassa possano legittimare il prelievo regolamentare o imporre, nel caso concreto, l’applicazione del contributo dell’1% previsto per l’inerzia degli enti nel 2012-2013, poiché qui l’ente non era rimasto inerte ma aveva adottato misure poi contestate. Infine, ha confermato che, quando è in discussione l’ammontare del trattamento pensionistico e la riliquidazione di somme trattenute indebitamente, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della Cassa alle spese e al pagamento delle somme ulteriori previste in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    riconducono alle Casse privatizzate autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro limiti legali e regolamentari non idonei a introdurre prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    costituisce norma imperativa che disciplina le variazioni dei parametri del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata; non legittima il contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    la norma richiamata dalla ricorrente non è idonea a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    la sanatoria dei precedenti atti è limitata agli atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine e non copre il contributo di solidarietà qui contestato

  • art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    prevede misure delle Casse e, in caso di inerzia o di parere negativo ministeriale, l’applicazione del pro rata e di un contributo di solidarietà dell’1% per il 2012-2013; non si applica quando l’ente abbia invece adottato misure poi contestate

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    il contributo dell’1% opera solo al ricorrere del presupposto di inerzia dell’ente o del parere negativo ministeriale

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    richiamati dalla ricorrente, ma non decisivi ai fini dell’esito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa

    fonti interne invocate dalla ricorrente, ritenute non idonee a derogare ai limiti legali

  • delibera n. 4 del 2008

    atto regolamentare interno invocato dalla ricorrente, ritenuto incapace di legittimare il contributo impugnato

  • delibera n. 3 del 2013

    atto regolamentare interno invocato dalla ricorrente, ritenuto incapace di legittimare il contributo impugnato

  • delibera n. 10 del 2017

    atto regolamentare interno invocato dalla ricorrente, ritenuto incapace di legittimare il contributo impugnato

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004

    non può introdurre una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato di ultrapetizione, ma la censura è stata respinta

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    la prescrizione quinquennale richiede che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controversa la misura della pensione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    si applica in via ordinaria all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    non si applica perché la fattispecie non è una riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma recupero di somme indebitamente trattenute

  • art. 19, comma 3, l. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prescrizione

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di somme ulteriori in conseguenza della definizione conforme alla proposta non accettata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale della decisione in camera di consiglio e della conseguente applicazione dell’art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Le Casse di previdenza privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con fonti subprimarie un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Le norme che attribuiscono autonomia alle Casse e consentono interventi sui parametri del trattamento pensionistico operano entro un numerus clausus di misure che incidono sulla determinazione della pensione; non coprono invece trattenute esterne e successive su un trattamento già definito.
  • Il richiamo alle norme sul pro rata e alle sanatorie di atti regolamentari non consente di legittimare contributi di solidarietà non previsti dalla legge, quando essi non rientrino nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
  • Il contributo di solidarietà previsto dalla legge per il caso di inerzia degli enti previdenziali privatizzati opera solo al ricorrere del presupposto espressamente indicato dal legislatore; non è equiparabile alla diversa ipotesi in cui l’ente abbia adottato misure poi dichiarate illegittime.
  • Quando è controversa la misura del trattamento pensionistico e si discute la ripetizione delle trattenute indebitamente operate, il diritto alla riliquidazione non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei esigibili, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido, esigibile e messo a disposizione dell’assicurato; se la maggiore somma è oggetto di contestazione, manca il requisito della ‘pagabilità’ richiesto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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