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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20684/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto alla cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, sul quale l'ente aveva applicato un prelievo qualificato come contributo di solidarietà in forza del proprio regolamento e di successive delibere. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima tale trattenuta, ordinandone la restituzione. In cassazione l'ente previdenziale ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che la normativa di settore e l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate consentissero di introdurre il contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico; (2) in subordine, ha invocato l'applicazione del contributo di solidarietà dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013, assumendo che l'illegittimità delle proprie delibere integrasse la condizione di inerzia richiesta dalla norma; (3) in ulteriore subordine, ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi quella quinquennale ai ratei pensionistici. Il resistente ha difeso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna alla restituzione delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non rientra nei poteri attribuiti alle casse dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994 e dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, rilevando che la fattispecie non integrava il presupposto dell'inerzia dell'ente, poiché l'ente aveva in realtà adottato misure regolamentari, poi ritenute illegittime. Infine, ha ribadito che, quando si controverte sull'ammontare del trattamento pensionistico e sulle somme indebitamente trattenute, il diritto alla riliquidazione e alla restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla quinquennale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione della condanna ulteriore prevista per il rigetto della definizione anticipata non accettata, in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge nei tre motivi di ricorso

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    attribuiscono autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate, ma entro i limiti fissati dalla legge e senza consentire l'introduzione di prestazioni patrimoniali imposte non previste dal legislatore

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    norma imperativa che consente alle casse di adottare misure su aliquote e criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata, ma non di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato come disciplina sopravvenuta che non legittima l'introduzione di un contributo di solidarietà estraneo ai criteri di determinazione della pensione

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    interpretato nel senso che salva la legittimità di atti già adottati solo se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, condizione non riferibile al contributo di solidarietà contestato

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    prevede, in caso di inerzia delle casse nell'adozione di misure di riequilibrio o di parere negativo dei Ministeri vigilanti, un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013

  • art. 23 Cost.

    richiamato per affermare che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e può essere istituito solo con legge

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, senza accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sul giudizio

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    norma regolamentare che aveva istituito il contributo di solidarietà, giudicata illegittima perché eccedente i poteri della cassa

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    non applicabile alla domanda di restituzione delle somme trattenute, perché il credito controverso non era un rateo pensionistico già liquido ed esigibile nella misura rivendicata

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di riliquidazione/restituzione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non estende la prescrizione quinquennale al caso in cui sia contestata la debenza di ratei trattenuti per effetto di un prelievo illegittimo

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    nel caso di definizione conforme alla proposta non accettata, comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie ulteriori previste dalla norma

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con delibera o regolamento prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti pensionistici già liquidati, quando la relativa previsione esuli dai poteri conferiti dalla legge primaria.
  • Il potere delle casse di incidere sui trattamenti pensionistici è circoscritto alle misure espressamente previste dal legislatore e ai criteri di determinazione della pensione; un prelievo qualificato come contributo di solidarietà su pensioni già in godimento non rientra in tali criteri.
  • La legittimità di atti regolamentari delle casse previdenziali deve essere verificata alla luce della riserva di legge quando la misura incide in modo autoritativo sul patrimonio del pensionato; il nomen iuris attribuito all'atto non è decisivo.
  • Il contributo di solidarietà previsto in via legislativa per ipotesi di inerzia dell'ente non può essere applicato quando l'ente abbia invece adottato misure di riequilibrio, ancorché poi ritenute illegittime: l'inerzia è un presupposto fattuale autonomo e non equivale all'illegittimità ex post delle delibere adottate.
  • Quando si controverte non sulla semplice liquidazione di ratei già esigibili, ma sulla debenza di somme trattenute in base a un prelievo illegittimo, il diritto alla restituzione o riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale propria dei soli ratei liquidi ed esigibili.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia effettivamente liquidato ed esigibile; se la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto è ancora oggetto di contestazione, la tutela del creditore resta soggetta al termine ordinario decennale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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