Cassazione Civile, Ordinanza n. 17081/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo che riportava due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR Lazio aveva confermato il rigetto, osservando, tra l'altro, che l'avviso di accertamento era già stato oggetto di un precedente giudizio deciso favorevolmente per l'Ufficio, che eventuali vizi delle cartelle non erano più deducibili perché non era stato impugnato tempestivamente il successivo fermo e che le cartelle risultavano notificate all'indirizzo dei pubblici registri. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente identici, violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo: l'esistenza di una successiva sentenza della CTP di Roma, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cancellato l'ipoteca e dichiarato la nullità delle cartelle per decadenza. Ha quindi sostenuto che tale giudicato esterno avrebbe dovuto incidere sulla decisione impugnata e che la CTR non si sarebbe pronunciata su tale questione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'art. 3-bis del d.l. 146/2021, come convertito e trasfuso nell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di uno degli specifici pregiudizi tassativamente indicati dalla norma; nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato e dimostrato alcuno di tali interessi. Ha inoltre rilevato un autonomo profilo di inammissibilità perché la doglianza di omessa pronuncia era stata veicolata come violazione di legge e vizio motivazionale, senza denunciare in modo specifico la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e per la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non ne entra nel merito perché reputa inammissibile la censura per difetto di specifica deduzione dell'omessa pronuncia e per mancanza di allegazione dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo nei casi tassativi previsti dalla legge.
Invocati dal ricorrente per censurare l'omesso esame del giudicato esterno; la Corte osserva che tali norme non sono il corretto veicolo per denunciare un'omessa pronuncia, che va prospettata come error in procedendo ex art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come nullità della sentenza ai sensi del n. 4, mentre non è sufficiente prospettarlo come violazione di legge o vizio di motivazione.
È la norma che presidia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione, in caso di omessa pronuncia, deve essere specificamente denunciata in cassazione.
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi" tassativamente indicati
La norma, introdotta in sede di conversione, limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ammette l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo se il debitore prova uno dei pregiudizi espressamente previsti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
È la disposizione novellata che rende non impugnabile l'estratto di ruolo e condiziona l'impugnazione della cartella invalidamente notificata alla prova di specifici interessi tutelati.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dalla norma applicata dalla Corte come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che consentono l'impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato dalla norma applicata dalla Corte come riferimento ai soggetti pubblici rispetto ai quali la riscossione può subire effetti pregiudizievoli idonei a fondare l'impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla norma applicata dalla Corte quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio legittimante l'impugnazione diretta.
La Corte afferma che l'interesse ad agire o a impugnare può essere allegato in cassazione mediante deposito documentale nei limiti consentiti da questa norma.
Richiamato dal ricorrente come sede in cui avrebbe dedotto il passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
- La sopravvenienza normativa che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché incide sull'interesse ad agire e lo specifica in senso tassativo.
- Nel giudizio di cassazione, l'eventuale persistenza dell'interesse ad impugnare può essere allegata anche con produzione documentale nei limiti dell'art. 372 c.p.c., ma resta necessario che la parte deduca in modo puntuale il concreto interesse richiesto dalla norma.
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello non può essere censurata come semplice violazione di legge o vizio di motivazione: va dedotta come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e con specifico riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La deduzione di un giudicato esterno o di un fatto decisivo non esime il ricorrente dall'onere di formulare un motivo di ricorso correttamente sussumibile nella pertinente ipotesi di impugnazione, pena l'inammissibilità del motivo.
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