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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due proprietarie di un immobile avevano chiesto la manutenzione nel possesso e, nel corso del procedimento, la demolizione o l'arretramento di alcune opere eseguite sul fondo confinante: un muretto di delimitazione della scala, una scala esterna con manufatti accessori e un muro di contenimento realizzato a seguito dello sbancamento di una fascia naturale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la decisione era stata confermata in appello. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 873 e ss. c.c. per avere la Corte d'appello qualificato erroneamente come costruzione un muro di contenimento relativo a un terrapieno, sostenendo che si trattasse di mero rivestimento di un muro preesistente e che, per effetto del dislivello dei fondi, non si applicassero le distanze; 2) violazione degli artt. 873 e ss. c.c. e dell'art. 7.3 delle norme urbanistiche generali del P.U.C. del Comune di Andora, per avere qualificato il muretto della scala come parapetto e non come muro di cinta; 3) violazione degli artt. 873 e ss. c.c. e della medesima norma urbanistica, per avere ritenuto nuova costruzione la scala esterna, nonostante, secondo la ricorrente, si trattasse di mera ristrutturazione o sostituzione di un tracciato preesistente e comunque non fosse stata provata la violazione delle distanze dal confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove (documenti, testimonianze e CTU), attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito i principi secondo cui la disciplina delle distanze si applica anche in presenza di dislivelli tra i fondi, quando l'opera non sia completamente interrata, e che i manufatti di contenimento di un dislivello creato artificialmente e le scale esterne con caratteristiche di stabilità e funzionalità integrano costruzioni soggette alle distanze legali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze legali tra costruzioni si applica anche quando i fondi siano a dislivello e l'opera edificata sul fondo inferiore non raggiunga il livello del fondo superiore, purché l'opera emerga in misura apprezzabile rispetto al piano di campagna e non sia completamente interrata.

  • artt. 873 e ss. c.c.

    Le norme sulle distanze sono state ritenute applicabili ai manufatti contestati, qualificati come costruzioni in senso tecnico-giuridico.

  • art. 7.3 delle norme urbanistiche generali del P.U.C. vigente nel Comune di Andora

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi che le opere non violassero le distanze; la Corte non ha accolto tale lettura perché ha confermato la qualificazione delle opere come costruzioni soggette a distanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure tendevano in realtà a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, inammissibile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili, sotto veste di violazione di legge, le doglianze che mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La disciplina delle distanze tra costruzioni si applica anche in presenza di dislivello tra i fondi, quando l'opera sul fondo inferiore non sia completamente interrata e emerga in modo apprezzabile rispetto al piano di campagna.
  • I manufatti destinati a contenere un dislivello artificiale creato mediante sbancamento costituiscono costruzioni in senso tecnico-giuridico e sono quindi soggetti alle distanze legali.
  • Anche le scale esterne e le loro strutture accessorie, quando presentino caratteri di stabilità, immobilizzazione al suolo e incremento di superficie o funzionalità del fabbricato, rientrano nel concetto di costruzione ai fini dell'applicazione delle distanze legali.
  • Quando il ricorrente contesta in cassazione l'accertamento della violazione delle distanze, deve riportare in modo autosufficiente gli elementi rilevanti del materiale probatorio su cui fonda la censura; in difetto, la doglianza non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MateriePossesso
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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