Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra comproprietari di un fabbricato, nel quale uno dei condomini agiva per ottenere: l’accertamento dell’illegittimità dell’installazione, sui pianerottoli delle scale, di mobili e sportelli a uso esclusivo di alcuni partecipanti; il ripristino dello stato dei luoghi; la revisione di una tabella millesimale ritenuta errata, con eventuale formazione di nuove tabelle per la ripartizione delle spese di luce e pulizia delle scale; la rimozione di una canna fumaria collocata sulla sommità dell’edificio. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande per mancata preventiva convocazione dell’assemblea condominiale. La Corte d’appello, in riforma, ha accolto le domande, ordinando la rimozione dei mobili dai pianerottoli, la rimozione della canna fumaria, l’adozione di nuove tabelle millesimali e la regolazione delle spese. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per contrasto motivazionale e omesso esame, sostenendo di non aver mai dedotto assemblee condominiali e che non vi fosse base per il rilievo della mancata convocazione; 2) nullità per ultrapetizione/violazione del divieto di domande nuove, per avere la Corte fondato la decisione sulle lesioni della canna fumaria e sulle immissioni di fumi e odori; 3) nullità per difetto di motivazione e omesso esame, contestando l’affermazione che la canna fumaria fosse a distanza inferiore a quella legale e criticando l’uso della consulenza tecnica; 4) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di tabelle millesimali, assumendo che la revisione fosse stata disposta senza adeguata prova e senza corretta applicazione delle regole di interpretazione e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 5) omesso esame e violazione dell’art. 1102 c.c. con riguardo all’ordine di rimozione dei mobili dai pianerottoli, ritenuto non fondato su una reale situazione condominiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma ha respinto tutti i motivi. In particolare, ha affermato che il singolo condomino conserva una legittimazione autonoma ad agire a tutela dei diritti di comproprietà sulle parti comuni quando vi sia inerzia degli altri partecipanti o si controverta su diritti reali relativi al bene comune; che, nelle cause per immissioni, il giudice può fondare il proprio convincimento su consulenza tecnica percipiente e valutare fatti emersi anche nel corso dell’istruttoria; che la deduzione del vizio di motivazione non poteva tradursi in una critica al libero apprezzamento delle prove; che la revisione delle tabelle millesimali era ammissibile quando sia dimostrata la divergenza tra valori reali e tabellari, e che nella specie la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la natura negoziale delle tabelle originarie e la legittimità della loro revisione; infine, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione dei mobili dai pianerottoli, posto a tutela del compossesso degli altri condomini. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché i motivi di ricorso erano comprensibili e consentivano la decisione senza necessità di una più analitica trascrizione dei documenti.
richiamato dalla Corte territoriale per ritenere tardiva l’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto.
il singolo partecipante può agire a tutela dei diritti sulla cosa comune quando vi sia inerzia gestionale; il potere di attivarsi è autonomo nei confronti di cause che incidono sul bene comune.
il rinvio al regime della comunione consente l’applicazione dell’art. 1105 c.c. anche al condominio.
nelle immissioni la tollerabilità può essere accertata mediante consulenza tecnica e il giudizio considera anche fatti emersi nel corso del processo.
richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d’appello avesse deciso su fatti nuovi; la censura è stata respinta.
invocato per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sorretta dalle risultanze peritali.
il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
il giudice può porre a base della decisione anche prove atipiche e consulenze tecniche, se congruamente valutate.
richiamato in relazione alla domanda di revisione delle tabelle millesimali.
le tabelle devono determinare il valore proporzionale delle unità immobiliari rispetto all’intero edificio sulla base di elementi oggettivi; il ricorrente non ha indicato specifiche violazioni tecniche.
l’ordine di rimozione dei mobili dai pianerottoli è stato ritenuto legittimo perché diretto a ripristinare il compossesso e a impedire l’uso esclusivo di una parte comune.
richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto, all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il singolo condomino conserva una legittimazione autonoma ad agire o resistere a tutela dei diritti di comproprietà sulle parti comuni quando la controversia incida direttamente sul bene comune; tale facoltà non è esclusa dall’eventuale inerzia dell’amministrazione condominiale.
- Nelle controversie relative a immissioni, la verifica della normale tollerabilità può essere compiuta mediante consulenza tecnica d’ufficio con funzione percipiente, e il giudice può valorizzare gli accertamenti tecnici e i fatti emersi nel corso del processo per la decisione.
- La censura di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio quando il giudice abbia fondato la decisione su una consulenza tecnica congruamente motivata.
- La revisione delle tabelle millesimali è ammissibile quando sia dedotta e riscontrata una divergenza tra valori tabellari e valori effettivi delle porzioni immobiliari; il giudice deve considerare gli elementi oggettivi rilevanti per la stima e può recepire le risultanze del consulente.
- L’uso esclusivo di porzioni comuni che comprometta il compossesso degli altri partecipanti può essere rimosso con ordine giudiziale di ripristino dello stato dei luoghi, anche in assenza di consenso degli altri condomini.
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