Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni architetti, in proprio e quale titolari di uno studio associato, di ottenere il pagamento di compensi professionali per la progettazione di un centro commerciale e per attività accessorie, oltre alla declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, della vendita di un cespite immobiliare compiuta dalla società debitrice in favore di altra società, poi incorporata dalla ricorrente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva il credito professionale e accoglieva l'azione revocatoria. La società ricorrente proponeva cinque motivi: 1) nullità della c.t.u. e violazione delle norme sul contraddittorio e sulle preclusioni istruttorie, perché il consulente aveva acquisito tardivamente documenti non tempestivamente prodotti dalle parti; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della c.t.u.; 3) violazione delle norme sostanziali sul contratto d'opera e sull'adempimento, sostenendo che il compenso non fosse dovuto o comunque non fosse congruo perché l'opera sarebbe stata irrealizzabile per contrasto con le norme urbanistiche; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la prova della conoscenza, da parte dell'acquirente, del credito professionale e del pregiudizio arrecato ai creditori; 5) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il mancato esame delle prove orali richieste in tema di revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il consulente tecnico d'ufficio non potesse acquisire tardivamente documenti diretti a provare fatti principali della domanda, poiché le preclusioni istruttorie delle parti non sono eludibili attraverso la consulenza, specie se percipiente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché attaccavano apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione e non colpivano la ratio decidendi della decisione impugnata. La controversia non è stata definita nel merito dalla Corte di cassazione, ma rimessa al giudice di rinvio per il riesame conseguente alla nullità della c.t.u.
Norme richiamate
artt. 61 ss. c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio deve svolgersi entro i limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, senza poter sanare l'inerzia probatoria delle parti su fatti principali.
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio deve essere rispettato anche nelle operazioni peritali; l'acquisizione di documenti in violazione di esso può determinare nullità relativa.
art. 157 c.p.c.
La nullità relativa va eccepita nella prima difesa utile successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza.
art. 194 c.p.c.
Le modalità di svolgimento della consulenza non possono trasformarla in mezzo surrettizio di prova di fatti principali non tempestivamente allegati e provati.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; non è consentito valorizzare documenti tardivamente introdotti in violazione del contraddittorio.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Le regole sull'attività del consulente e sulle operazioni peritali impongono il rispetto del perimetro dell'incarico e delle garanzie processuali.
art. 2697 c.c.
Resta fermo l'onere delle parti di provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omessa pronuncia resta assorbito quando viene accolto il vizio che investe a monte la base probatoria della decisione.
artt. 1176 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito relativo alla debenza e quantificazione del compenso professionale.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito relativo all'inadempimento dell'obbligazione professionale.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito relativo all'eccezione di inadempimento.
art. 1361 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito relativo all'interpretazione dell'assetto negoziale/professionale.
art. 2222 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito in tema di contratto d'opera professionale.
art. 2901 c.c.
In tema di revocatoria, è sufficiente il pericolo per la garanzia patrimoniale; l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio e degli altri presupposti di fatto è valutazione di merito, non riesaminabile se sorretta da motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti anche non tempestivamente prodotti dalle parti solo se ciò serve a rispondere ai quesiti e non si traduce nella prova di fatti principali che le parti avevano l'onere di allegare e dimostrare.
- La tardiva acquisizione di documenti da parte del c.t.u., quando incide su fatti principali e avviene senza rispetto del contraddittorio, integra una nullità relativa da eccepire nella prima difesa utile successiva al vizio o alla sua conoscenza.
- La consulenza tecnica non può essere utilizzata per aggirare le preclusioni istruttorie e colmare carenze probatorie sulle circostanze fondanti della domanda o delle eccezioni.
- In sede di legittimità, la censura che mira a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile se è formulata come violazione di legge senza individuare un errore di sussunzione.
- Nell'azione revocatoria, il pregiudizio per il creditore può consistere anche nel rischio di rendere più difficile la soddisfazione del credito mediante la sottrazione dell'unico cespite del debitore; la valutazione sulla consapevolezza del terzo acquirente appartiene al merito.
- Una censura per omesso esame di prove o fatti non è ammissibile se non confronta la specifica ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16931/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16932/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →