Cassazione Civile, Ordinanza n. 16932/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un condominio aveva promosso azione di manutenzione per ottenere la demolizione di un cancello carraio installato da un confinante sul confine tra la sua proprietà e una particella catastale adiacente, sostenendo che l'opera avesse turbato o impedito il possesso del terreno. Il convenuto aveva resistito deducendo di avere acquisito per usucapione una servitù di passaggio sul fondo indicato come particella 201 e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 841, 1067 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la sostituzione di una preesistente recinzione con un cancello posto sul confine non integrasse spoglio o molestia del possesso, non avesse comportato invasione dell'area altrui e che la Corte territoriale avesse inoltre ampliato indebitamente il divieto di passaggio anche ai veicoli di terzi o di maggiore portata, in ultra petizione. Con un secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1168, 1170 c.c. e 115 c.p.c., contestando la tempestività dell'azione possessoria perché, a suo dire, i lavori sarebbero iniziati il 3 gennaio 2000 e il ricorso era stato depositato il 16 gennaio 2001, oltre il termine annuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo accertato in fatto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio richiamata dalla sentenza impugnata, che i lavori non erano iniziati prima del gennaio 2000 e che quindi l'azione del condominio era tempestiva entro il termine annuale previsto per l'azione di manutenzione. Ha invece accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era incoerente e solo apparente, perché, da un lato, riconosceva il possesso del condominio sul terreno e, dall'altro, la servitù di passaggio in favore del ricorrente, ma poi qualificava come turbativa il solo posizionamento di un cancello sul confine, senza spiegare in modo logicamente coerente quale concreta condotta avesse impedito o molestato il possesso, anche considerando che il cancello sostituiva una precedente recinzione e non invadeva la particella 201. Per tale vizio la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, anche per le spese.
Norme richiamate
"violazione e falsa applicazione degli artt.1168, 1170 c.c. e 115 c.p.c."
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'azione possessoria; la Corte ha però ritenuto tempestiva la domanda alla luce dell'accertamento fattuale sulla data di inizio dei lavori.
"termine annuale previsto dall’art. 1170 c.c."
l'azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dal verificarsi della turbativa; nel caso concreto il termine è stato considerato rispettato.
"violazione e falsa applicazione... e 115 c.p.c."
invocato nel motivo sulla prova; la Corte non ha accolto la censura perché la decisione di merito si fondava su accertamento tecnico non specificamente confutato.
"violazione e falsa applicazione degli artt. 841, 1067 c.c. e 112 c.p.c."
richiamato dal ricorrente in relazione alla collocazione del cancello sul confine e ai limiti del diritto di proprietà.
"violazione e falsa applicazione degli artt. 841, 1067 c.c. e 112 c.p.c."
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della condotta come molestia del possesso/limitazione del passaggio.
"violazione dell’art. 112 c.p.c."
invocato per denunciare l'asserito ampliamento, da parte dei giudici di merito, del divieto di passaggio anche ai mezzi di terzi o di maggiore portata rispetto alla domanda proposta.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
"in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c."
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
"vizio della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c."
la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta meramente apparente, integrando un vizio di nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nell'azione di manutenzione possessoria, il termine annuale decorre dal momento dell'effettiva iniziativa turbativa o spoglio, e la data di inizio dei lavori può essere accertata dal giudice di merito anche sulla base di una consulenza tecnica, se tale accertamento non è specificamente scalfito dalla parte.
- La mera collocazione di un cancello sul confine, quando sostituisca una preesistente recinzione e non comporti invasione dell'area altrui, non è di per sé sufficiente a integrare spoglio o molestia del possesso: occorre individuare e spiegare in modo coerente la concreta condotta lesiva del possesso.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice afferma premesse tra loro compatibili con l'esito opposto ma non spiega il nesso logico-giuridico che conduce alla conclusione, rendendo incomprensibile la qualificazione della condotta come turbativa.
- Il giudice non può estendere la tutela oltre i limiti della domanda proposta; l'eventuale ampliamento dell'oggetto del divieto integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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