Cassazione Civile, Ordinanza n. 16931/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui all'impresa contribuente veniva contestata la detrazione IVA su acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti perché effettuati tramite un soggetto interposto; venivano inoltre irrogate sanzioni per dichiarazione infedele. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo validamente sottoscritto l'atto, escluso l'obbligo di previo PVC e termine dilatorio perché trattavasi di accertamento a tavolino, e accertata nel merito la partecipazione della contribuente a una frode IVA. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/inesistenza dell'atto per asserita sottoscrizione da parte di funzionario privo di funzioni direttive e senza valida delega; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale per mancato invio del PVC e mancato rispetto dei 60 giorni; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse stata provata la propria consapevolezza della frode e che la buona fede dovesse presumersi. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando nullità della sentenza per ultrapetizione nella parte in cui aveva escluso anche le imposte dirette, tema che, secondo l'Ufficio, non era stato oggetto di originaria pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati i motivi sulla sottoscrizione dell'avviso, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla prova della partecipazione alla frode IVA; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia per difetto di interesse, osservando che la statuizione sulle imposte dirette non arrecava pregiudizio all'Ufficio né poteva formare giudicato sfavorevole in assenza di originaria pretesa impositiva su quel punto. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della contribuente ricorrente principale, con condanna altresì al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale del delegato, essendo sufficiente la delega del dirigente.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Si applica il medesimo principio sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento IVA da parte del capo dell'Ufficio o di un funzionario delegato della carriera direttiva.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell'atto, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato in tema di contraddittorio procedimentale, ma la Corte ha escluso la violazione nel caso di accertamento a tavolino per tributo non armonizzato.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni opera, per i tributi non armonizzati, solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, non negli accertamenti svolti a tavolino.
art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio preventivo, ma la censura è stata respinta.
art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
Invocato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la consapevolezza del destinatario della fattura di partecipare a una frode IVA incombe sull'Amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il tema delle presunzioni, in un contesto in cui la prova della consapevolezza può essere fornita anche per presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi.
art. 2729 c.c.
Consente l'accertamento presuntivo della consapevolezza o della conoscibilità della frode, purché fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale; le censure sono state respinte come infondate.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio sotto forma di omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la statuizione sulle imposte dirette non pregiudicava l'Ufficio in assenza di originaria pretesa impositiva su tali imposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da un funzionario della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale del soggetto delegato, essendo sufficiente la delega.
- Nel sistema dei tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale con termine dilatorio di 60 giorni opera soltanto in caso di accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente; non si estende automaticamente agli accertamenti c.d. a tavolino.
- Per l'IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto.
- La buona fede rilevante per escludere la responsabilità nella frode IVA è una buona fede oggettiva, commisurata allo standard di diligenza professionale esigibile in concreto, e non una mera ignoranza soggettiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove è inammissibile.
- La censura di ultrapetizione è inammissibile per difetto di interesse quando la statuizione contestata non arreca un concreto pregiudizio alla parte che la impugna e non può formare giudicato sfavorevole in assenza di originaria pretesa su quel capo.
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