Cassazione Civile, Ordinanza n. 06249/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 con cui venivano contestati ricavi non dichiarati e irrogate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L'accertamento si fondava su una verifica fiscale che aveva rilevato irregolarità contabili, una prima nota extracontabile e movimenti bancari ritenuti ingiustificati (accrediti e addebiti sui conti correnti), dai quali l'Ufficio aveva desunto un maggior reddito d'impresa. In Cassazione il contribuente ha denunciato, da un lato, violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2135 e 2214 c.c., dell'art. 10 l. n. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente cumulato i dati della documentazione extracontabile con i versamenti e i prelievi bancari ai fini dell'accertamento dei maggiori ricavi; dall'altro, ha invocato l'estensione all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore dei principi affermati da Corte cost. n. 228/2014 per i lavoratori autonomi. L'Ufficio ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza d'appello per motivazione inadeguata e per omessa pronuncia sulle doglianze relative alla motivazione della sentenza di primo grado, all'extrapetizione del giudice tributario di primo grado e alla tardività della memoria depositata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura del contribuente relativa alla pretesa duplicazione dei ricavi desunti dalla prima nota extracontabile e dai movimenti bancari, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque su un profilo non emergente dalla sentenza impugnata. Ha poi reputato infondato il motivo che pretendeva di estendere all'imprenditore agricolo o piccolo imprenditore l'orientamento della Corte costituzionale sui lavoratori autonomi, osservando che l'attività di agriturismo integra un'attività distinta da quella agricola e che il ricorrente non aveva specificamente dimostrato la propria qualità di piccolo imprenditore. Quanto al ricorso incidentale dell'Ufficio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza regionale, ritenendo che la motivazione, seppure sintetica, fosse sufficiente a dare conto delle ragioni della decisione e che non emergesse il dedotto vizio di extrapetizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto, a carico del ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disciplina delle indagini bancarie è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura perché essa tende a contestare la valutazione delle prove e a prospettare una duplicazione accertativa non deducibile in sede di legittimità nel caso di specie.
Richiamato dal contribuente per sostenere la propria qualifica di imprenditore agricolo; la Corte osserva che l'attività di agriturismo è distinta da quella agricola e non consente l'automatica estensione del principio invocato.
Richiamato dal contribuente in tema di obblighi contabili dell'imprenditore; la Corte non ne ricava una regola favorevole alla tesi del ricorrente.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal contribuente a sostegno della censura sull'accertamento, ma non idoneo a determinare l'accoglimento del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal contribuente a fondamento della denuncia di illegittimità dell'operato fiscale; la Corte non ritiene fondata la doglianza.
art. 53 Cost.
Richiamato dal contribuente; la Corte non ravvisa violazione nel ragionamento sviluppato dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che non può essere denunciato come violazione di legge il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, quando si chieda in realtà una rivalutazione del fatto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Ufficio per denunciare un vizio motivazionale della sentenza regionale; la Corte esclude che vi sia una nullità per difetto di motivazione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel ricorso incidentale in combinato con le norme sul contenuto della decisione tributaria; la Corte non ne ravvisa la violazione.
Richiamato dall'Ufficio sul requisito della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, benché sintetica, sia sufficiente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione.
Richiamato per affermare l'irrilevanza, nel giudizio di cassazione, della rinuncia al mandato del difensore, in base alla perpetuatio dell'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a carico del ricorrente principale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per effetto del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare, sotto veste di violazione di legge, il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
- L'orientamento costituzionale che limita l'utilizzabilità di presunzioni bancarie in determinati rapporti non è automaticamente estensibile a soggetti diversi da quelli specificamente considerati, dovendo la parte dimostrare la propria riconducibilità alla categoria protetta.
- L'attività di agriturismo, quando si aggiunge all'attività agricola, può integrare una distinta attività imprenditoriale che non consente di equiparare il soggetto al solo imprenditore agricolo ai fini dell'applicazione delle regole sulle indagini bancarie.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza è circoscritto al 'minimo costituzionale': è sufficiente una motivazione sintetica purché renda comprensibili le ragioni della decisione e non presenti mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddizione.
- Il vizio di extrapetizione deve essere specificamente dedotto e non può essere ricavato in modo generico da una mera contestazione della ricostruzione delle domande o della valutazione del materiale processuale.
- Il rigetto del ricorso comporta, per la parte ricorrente principale, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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