Sentenza del 09/03/2018 n. 5722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento IRPEF relativo al 2004. L'Agenzia aveva determinato induttivamente un maggior reddito di 120.000 euro, qualificando il trasferimento di una licenza taxi come cessione onerosa di un bene immateriale strumentale all'attività d'impresa e, quindi, come operazione produttiva di una plusvalenza imponibile. I tre motivi riguardavano l'omessa pronuncia e la violazione delle regole sulla valutazione delle prove, sull'onere probatorio e sull'utilizzo delle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse prodotto adeguata documentazione e che il trasferimento non fosse avvenuto a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la licenza taxi è un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa e che il suo trasferimento oneroso genera una plusvalenza imponibile. Poiché il reddito non era stato dichiarato, l'Amministrazione poteva procedere ad accertamento induttivo utilizzando dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Commissione regionale, fondata su annunci pubblicitari, rilevazioni di mercato, studi specifici e dati delle associazioni di categoria, nonché insufficiente la prova contraria del contribuente. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza; il secondo e il terzo sono rimasti assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.800 euro oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 15 gennaio 1992, n. 21, artt. 7, 8 e 9
La legge qualifica i titolari di licenza taxi come titolari di impresa artigiana di trasporto e disciplina il rilascio e il trasferimento della licenza.
La licenza taxi è collegata a un'attività d'impresa e può essere trasferita, mediante volturazione comunale, a un soggetto in possesso dei requisiti di legge.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58 e 86
Concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa.
La cessione onerosa della licenza taxi, considerata bene immateriale strumentale, produce una plusvalenza imponibile ai fini del reddito d'impresa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. a)
L'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando il reddito non è stato indicato in dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo con ampia libertà nella scelta degli elementi presuntivi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Gli atti richiamati nella motivazione devono essere riprodotti nell'atto impositivo o deve esserne riprodotto il contenuto essenziale.
La contestazione della motivazione dell'avviso richiede di indicare e trascrivere adeguatamente l'atto e gli elementi rilevanti; il ricorso è inammissibile se non consente alla Corte di verificare il contenuto della censura.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La decisione deve basarsi sugli elementi probatori acquisiti al processo; tuttavia, la valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Codice civile, artt. 2697 e 2727
Chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
L'Amministrazione deve dimostrare i presupposti della pretesa, anche mediante presunzioni ammesse dalla legge; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 11, comma 1-quater, e 13, comma 1-bis
È dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale quando il ricorso è rigettato.
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, se ne ricorrono i presupposti, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il trasferimento di una licenza taxi, se avviene a titolo oneroso, è normalmente trattato fiscalmente come cessione di un bene immateriale strumentale all'impresa e può generare una plusvalenza imponibile.
- Se il contribuente non dichiara il reddito derivante dall'operazione, l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento induttivo e valorizzare comparazioni di mercato, annunci, studi di settore, informazioni delle associazioni di categoria e altri dati disponibili.
- La contestazione dell'accertamento deve confrontarsi specificamente con gli elementi indicati nell'avviso; non è sufficiente negare genericamente il valore o l'onerosità dell'operazione.
- La prova di condizioni personali difficili, problemi di salute o difficoltà economiche non dimostra da sola che il trasferimento sia stato gratuito né supera una ricostruzione presuntiva fondata su dati di mercato.
- Nel giudizio di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, salvo vizi giuridici o motivazionali adeguatamente documentati.
- Un ricorso per cassazione deve riportare in modo autosufficiente il contenuto dell'avviso di accertamento e degli atti rilevanti; la mancata trascrizione degli elementi necessari può comportare l'inammissibilità della censura.
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