Sentenza del 09/03/2018 n. 5774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2005, notificato il 14 ottobre 2008, con cui era richiesta una maggiore imposta per un immobile la cui rendita catastale era stata determinata dall’Agenzia del Territorio in misura superiore a quella utilizzata dalla contribuente. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo due motivi: l’insufficiente motivazione dell’avviso, perché non allegava né riproduceva l’atto di attribuzione della rendita; e l’illegittimità dell’avviso per la mancata indicazione dell’autorità amministrativa presso cui presentare un’istanza di riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la contribuente aveva riportato solo una parte dell’avviso e non aveva riprodotto il dettaglio richiamato, impedendo alla Corte di verificare se la motivazione dell’atto fosse effettivamente insufficiente. Il secondo motivo è stato rigettato: benché la Commissione regionale avesse richiamato erroneamente l’art. 18 del D.Lgs. 546/1992, la decisione era corretta nel risultato, perché la mancata indicazione dell’autorità amministrativa non determina la nullità dell’avviso; può al più rilevare per un’eventuale rimessione in termini se vi sia incertezza sui mezzi di tutela. La motivazione è stata quindi corretta in diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, e a versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, prevede per gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, come il previgente D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, per gli avvisi di accertamento e liquidazione, che tali atti devono recare in allegato o riprodurre nel contenuto essenziale l'atto presupposto al quale facciano eventualmente richiamo, salvo che si tratti di atto "conosciuto" o (già) "ricevuto" dal contribuente
L’avviso deve allegare o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto presupposto richiamato, a meno che il contribuente lo conosca già o lo abbia ricevuto. La Corte non ha però potuto accertare se questa regola fosse stata violata, perché il ricorso non riproduceva integralmente l’avviso e il relativo dettaglio.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
nè dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, il quale richiede l'indicazione dell'autorità amministrativa soltanto in alternativa a quella dell'organo giurisdizionale
La mancata indicazione dell’autorità amministrativa cui rivolgersi per un riesame non comporta, di per sé, la nullità dell’atto impositivo: l’indicazione è richiesta solo in alternativa a quella dell’organo giurisdizionale.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, il quale prescrive unicamente l'indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale alla quale è possibile ricorrere, essendo quella giurisdizionale la via ordinaria d'impugnazione
La norma richiede che siano indicati il termine e l’autorità giurisdizionale cui proporre ricorso; la mancata indicazione di un’autorità amministrativa per il riesame non è prevista come causa di nullità.
il primo motivo è inammissibile per inosservanza del requisito di specificità, imposto dall'art. 366 c.p.c., correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto
Nel ricorso per cassazione che denuncia un errore di diritto occorre esporre con precisione i fatti rilevanti per la diversa valutazione giuridica richiesta. La riproduzione solo parziale dell’atto impugnato può impedire il controllo sulla censura e determinarne l’inammissibilità.
qualora il vizio denunziato riguardi non un punto di fatto ma una questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, nel caso in cui la decisione adottata dal giudice di merito sia conforme a diritto, sostituendo la motivazione erronea con altra corretta che conduca all'identico dispositivo della sentenza censurata
La Cassazione può correggere la motivazione giuridicamente errata della sentenza impugnata senza cassarla, se il dispositivo è conforme a diritto e la correzione non richiede accertamenti di fatto.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Chi censura in cassazione la motivazione di un avviso deve riprodurne in modo completo le parti rilevanti, inclusi gli allegati o i dettagli richiamati, e indicare con precisione i fatti necessari alla verifica della violazione. Una riproduzione parziale può rendere il motivo inammissibile.
- La mancata indicazione nell’atto impositivo dell’autorità amministrativa cui chiedere il riesame non comporta, da sola, la nullità dell’atto. Se l’omissione ha creato incertezza sui mezzi di tutela, può eventualmente rilevare ai fini della rimessione in termini.
- La motivazione erronea del giudice di merito su una questione di diritto non impone la cassazione della sentenza quando il dispositivo è corretto: la Cassazione può sostituire la motivazione, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
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