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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5769 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - ICI - Esenzione per immobili rurali non iscritti in catasto - Presupposti - Classificazione catastale - Strumentalità all'attività agricola - Irrilevanza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le cooperative avevano chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2003-2005 su immobili adibiti alla lavorazione di prodotti caseari conferiti dai soci, sostenendo che fossero rurali e strumentali all'attività agricola. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1270/67/16 del 22 febbraio 2016, aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo sufficiente la concreta strumentalità agricola. Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione con tre motivi: violazione delle regole sull'esenzione dei fabbricati rurali, perché gli immobili erano accatastati in categorie diverse da A/6 o D/10; violazione dell'art. 115 c.p.c., per l'asserita mancanza di prova della strumentalità; e illegittima condanna alle spese, che il Comune chiedeva di compensare.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che, per l'esenzione ICI, rileva la classificazione catastale rurale, non la sola concreta strumentalità dell'immobile all'attività agricola; una diversa classificazione deve essere contestata nelle forme previste. Gli immobili risultavano accatastati in categorie diverse da A/6 e D/10 (D/1 e, per una cooperativa, anche D/8). La procedura di variazione catastale avviata nel 2011 non poteva estendere i suoi effetti alle annualità 2003-2005, poiché la retroattività prevista era limitata al quinto anno precedente la domanda. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto i ricorsi introduttivi delle società, negando i rimborsi. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità, considerata l'evoluzione non lineare della normativa e della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207/2008, convertito dalla l. n. 14/2009, e art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992

    in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

    L'esenzione ICI per il fabbricato rurale dipende dal suo riconoscimento catastale nella categoria rurale pertinente; la concreta destinazione agricola, da sola, non sostituisce la classificazione catastale.

  • Art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, convertito dalla l. n. 133/1994

    La commissione tributaria regionale si è erroneamente discostata da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09 cit., secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)."

    I requisiti di ruralità sono rilevanti ai fini della classificazione catastale, ma il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente l'esenzione sulla sola base dell'accertamento concreto della ruralità o strumentalità quando la categoria catastale è diversa.

  • Art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011; art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011; art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, convertito dalla l. n. 124/2013; artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012

    Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

    Le norme consentono di ottenere il riconoscimento catastale della ruralità anche con effetti retroattivi, attraverso variazione o annotazione; non rendono però irrilevante il classamento. Nel caso deciso, la retroattività quinquennale della procedura avviata nel 2011 non copriva le annualità ICI 2003-2005.

  • Art. 384 c.p.c.

    Dopo aver cassato la sentenza impugnata, la Corte ha deciso direttamente il merito, respingendo i ricorsi introduttivi delle società contribuenti.

  • Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e art. 92 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito e la Corte ha disposto la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della questione.

Massime di principio

  • Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali, il dato decisivo è il classamento catastale rurale richiesto dalla disciplina applicabile; la prova che l'immobile sia concretamente strumentale all'attività agricola non basta, da sola, a superare una classificazione catastale diversa.
  • Chi ritiene errata la categoria catastale deve attivare la procedura di variazione o contestare specificamente il classamento: non può normalmente ottenere l'esenzione chiedendo al giudice tributario di accertare incidentalmente la ruralità in contrasto con la categoria risultante in catasto.
  • Le procedure di variazione o annotazione catastale possono attribuire effetti retroattivi nei limiti stabiliti dalla legge. Occorre quindi verificare che il periodo d'imposta per cui si chiede l'esenzione rientri effettivamente nella retroattività prevista.
  • La strumentalità agricola e la classificazione catastale sono profili distinti: la prima può rilevare per il riconoscimento della ruralità secondo le regole catastali, ma non sostituisce il classamento necessario per il trattamento fiscale.

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