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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 4957 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava le fatture TIA relative agli anni 2009 e 2010. La contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’assoggettamento della tariffa all’IVA. Dopo che la CTP di Firenze aveva accolto parzialmente il ricorso dichiarando non dovuta l’IVA, e la CTR Toscana aveva confermato la decisione, A.E.R. ha proposto ricorso per cassazione. I quattro motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano violazioni della disciplina IVA e della normativa sulla TIA, sostenendo che la tariffa fosse un corrispettivo per un servizio e che l’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 ne avesse escluso la natura tributaria; la società lamentava inoltre l’omesso esame del carattere sinallagmatico del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per le annualità 2009 e 2010, la tariffa applicata era la TIA 1, avente natura tributaria: l’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 non ha natura interpretativa e non modifica la qualificazione della tariffa per il periodo in esame. Poiché il prelievo è imposto anche in assenza di una controprestazione individuale e manca un rapporto sinallagmatico, la TIA non è assoggettabile a IVA. È quindi rimasta ferma la pronuncia favorevole alla contribuente sulla non debenza dell’IVA; nulla sulle spese, dato che la resistente non si è costituita. A carico della ricorrente è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 1 e 3

    la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.

    L’IVA presuppone un corrispettivo per beni o servizi; non si applica a un prelievo tributario solo perché finanzia un servizio del quale il contribuente beneficia.

  • D.Lgs. n. 22/1997, art. 49

    fino alla scadenza del termine per l'emanazione del regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6 (il 30 giugno 2010), i Comuni dovevano continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti in materia di TIA, ritenuta essere una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conservava la qualifica di tributo.

    La TIA 1 prevista dall’art. 49, rimasta applicabile in attesa del regolamento attuativo della nuova tariffa, conservava natura tributaria; tale qualificazione è decisiva per escludere l’IVA sulle annualità qui considerate.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 238

    Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che "La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente art., salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

    La nuova TIA 2 era destinata a sostituire la tariffa precedente, ma, finché non fossero adottati il regolamento e gli adempimenti necessari alla sua applicazione, continuavano a valere le discipline regolamentari esistenti.

  • D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 33

    A detta norma non è stata riconosciuta natura interpretativa (Cass. S.U. n. 26268/2016) in considerazione del fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione era, già al momento della entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della TIA 1.

    La disposizione che qualifica come non tributaria la tariffa prevista dall’art. 238 non è interpretativa e non consente di attribuire retroattivamente tale natura alla TIA 1 applicata negli anni 2009-2010.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma dopo il rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se una tariffa rifiuti sia assoggettabile a IVA occorre verificare la disciplina applicabile nel periodo contestato e la natura concreta del prelievo, non limitarsi alla sua denominazione di tariffa.
  • La TIA 1 applicata nel periodo in cui continuavano a valere le discipline regolamentari precedenti aveva natura tributaria; non era soggetta a IVA, perché il prelievo non costituiva il corrispettivo di una prestazione individuale in un rapporto sinallagmatico.
  • La qualificazione non tributaria prevista dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 non opera come interpretazione retroattiva della TIA 1 per le annualità 2009-2010.
  • Il fatto che il pagamento finanzi un servizio di cui l’utente beneficia non basta, da solo, a rendere il prelievo un corrispettivo imponibile: rilevano l’obbligatorietà del pagamento, la predeterminazione pubblica dei costi e l’assenza di uno scambio diretto tra servizio e tariffa.

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