Sentenza del 09/03/2018 n. 72 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO IMPOSTE - Studi di settore - Contradditorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è indicato se l'accertamento sia stato annullato o confermato. Emerge tuttavia il principio secondo cui un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore non è sufficiente: l'Amministrazione deve confrontarsi con il contribuente e motivare l'applicazione dello strumento alla sua situazione specifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fiscale fondato sugli studi di settore. Il principio enunciato è che tali studi, essendo strumenti statistico-probabilistici, non possono dimostrare da soli la concreta situazione reddituale del contribuente, ma servono soltanto a evidenziare una possibile anomalia fiscale. È quindi necessario instaurare un effettivo contraddittorio per consentire al contribuente di fornire spiegazioni e all'Amministrazione di adeguare l'accertamento alla situazione individuale, nel rispetto della capacità contributiva prevista dall'art. 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
L'accertamento deve riflettere, per quanto possibile, la reale capacità contributiva del singolo e non può fondarsi automaticamente su una presunzione statistica non verificata nel contraddittorio.
Studi di settore
Sono strumenti statistico-probabilistici idonei a rilevare possibili anomalie fiscali, ma non sufficienti, da soli, a ricostruire il reddito effettivo del contribuente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contribuente deve poter interloquire con l'Amministrazione, presentando elementi specifici e giustificazioni; l'Ufficio deve valutarli e motivare adeguatamente la decisione finale.
Massime di principio
- Uno scostamento dagli studi di settore costituisce un indizio o una presunzione semplice, non la prova automatica di un maggior reddito.
- Prima di confermare un accertamento fondato su dati statistici, l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente.
- Il contribuente deve fornire spiegazioni concrete e documentate sulle peculiarità della propria attività, mentre l'Ufficio deve valutarle specificamente.
- Un accertamento che non consideri le circostanze individuali del contribuente o che respinga genericamente le sue osservazioni può risultare illegittimo per carenza di motivazione.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrarsi sia sull'inadeguatezza del dato statistico a rappresentare il caso concreto, sia sulla mancata o insufficiente instaurazione del contraddittorio.
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