Sentenza del 09/03/2018 n. 5726 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Cessione - Plusvalenza - Dichiarazione del titolare ex art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997 - Imputazione del reddito allo stesso - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento, notificato il 23 dicembre 2005 per l’anno d’imposta 2000, aveva rideterminato da lire 190.000.000 a lire 312.100.000 il valore di cessione dell’azienda e, di conseguenza, l’imposta sostitutiva scelta dal contribuente ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997. In primo grado il ricorso era stato accolto parzialmente, attribuendo al titolare il 40% della plusvalenza e ai familiari collaboratori il restante 60%; la CTR della Lombardia aveva confermato. L’Agenzia ha contestato in Cassazione che, avendo il titolare esercitato nella propria dichiarazione l’opzione per l’imposta sostitutiva, la plusvalenza dovesse essere imputata ai familiari in proporzione alle rispettive quote. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, riguardava l’asserita erronea applicazione delle regole civilistiche sulla ripartizione della plusvalenza rispetto a quelle tributarie.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: poiché il titolare aveva optato per l’imposta sostitutiva nella propria dichiarazione e aveva incassato la plusvalenza derivante dalla cessione, che aveva fatto venir meno l’impresa familiare, l’intero reddito imponibile doveva essergli imputato, senza ripartizione tra i familiari collaboratori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l’accertamento. Spese dell’intero giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Poichè il contribuente si è avvalso nella propria dichiarazione dei redditi dell'imposta sostitutiva prevista dalla norma derogatoria di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 1, incassando la plusvalenza derivante dalla vendita dell'azienda relativa all'impresa familiare, che per effetto della cessione è venuta definitivamente meno, la plusvalenza così realizzata deve essere imputata interamente al titolare dell'impresa familiare.
Quando il titolare di un’impresa familiare sceglie nella propria dichiarazione l’imposta sostitutiva per la plusvalenza da cessione dell’azienda, la plusvalenza è imputata interamente a lui e non viene ripartita tra i familiari partecipanti.
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina ordinaria di imputazione dei redditi prodotti in forma associata non determina la ripartizione della plusvalenza nel caso deciso: il titolare aveva esercitato l’opzione per la disciplina derogatoria dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997.
Art. 230-bis c.c.
La disciplina civilistica dell’impresa familiare e della partecipazione dei familiari non comporta, nel caso di opzione per l’imposta sostitutiva, che la plusvalenza da cessione sia attribuita ai collaboratori in proporzione alle loro quote.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Cassazione ha deciso la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Se il titolare di un’impresa familiare opta nella propria dichiarazione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997 sulla plusvalenza da cessione dell’azienda, la plusvalenza va imputata interamente al titolare, non ripartita tra i familiari collaboratori.
- La ripartizione ordinaria dei redditi dell’impresa familiare non prevale sulla disciplina derogatoria applicabile quando il titolare ha esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva.
- Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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