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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06822/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una compagnia aerea propose opposizione davanti al Tribunale contro numerose ordinanze-ingiunzione emesse dall'autorità aeronautica per plurime violazioni del codice della navigazione in tema di assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli. Il Tribunale dichiarò l'opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo perfezionata la notifica il 18 maggio 2015 e quindi scaduto il termine per impugnare il 17 luglio 2015. In appello la società contestò l'inesistenza o nullità della notifica, sostenendo che non fosse applicabile il Regolamento UE n. 1393/2007 alla materia amministrativa e che la comunicazione consolare, unitamente alla stampa del sito delle poste irlandesi, non potesse valere come prova rituale della notifica; dedusse inoltre che l'onere di provare la regolarità della notifica gravasse sull'autorità, che mancasse la ricevuta di ritorno e che la notifica avrebbe dovuto avvenire via PEC. La Corte d'appello rigettò il gravame. In cassazione la ricorrente articolò cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1 del Regolamento n. 1393/2007 per la sua asserita inapplicabilità alla materia amministrativa e alle sanzioni amministrative; 2) violazione dell'art. 142 c.p.c. e di varie norme sulla notifica all'estero, per l'asserita invalidità della notifica tramite sezione consolare e per la mancanza di avviso di ricevimento; 3) violazione delle norme sull'onere della prova, per avere i giudici attribuito alla società l'onere di dimostrare la mancata ricezione; 4) violazione delle norme sul Codice dell'amministrazione digitale, per non avere la Corte d'appello ritenuto obbligatoria la notifica via PEC; 5) conseguente erroneità della declaratoria di tardività dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha escluso che il Regolamento UE n. 1393/2007 fosse applicabile alla notifica di atti amministrativi sanzionatori, perché il suo ambito è limitato alla materia civile e commerciale e non comprende la materia amministrativa né i provvedimenti adottati nell'esercizio di poteri pubblici. Nonostante ciò, ha ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale sulla validità della notifica, perché, esclusa la disciplina eurounitaria, trovava applicazione l'art. 142 c.p.c. richiamato dalla legge n. 689 del 1981 e la normativa consolare, che consentono il ricorso alle modalità previste dallo Stato di destinazione quando la notifica a mezzo posta è ammessa. Nel caso concreto la notifica risultava perfezionata il 18 maggio 2015 sulla base della certificazione consolare e della tracciatura del servizio postale irlandese, idonee a provare la consegna al destinatario. La Corte ha inoltre escluso che la notifica via PEC fosse obbligatoria, trattandosi solo di facoltà della pubblica amministrazione. Conseguentemente, essendo tardiva l'opposizione depositata il 18 luglio 2015, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 947 cod. nav.

    Norma sostanziale richiamata come base delle violazioni contestate in materia di assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo.

  • art. 1 Regolamento (CE) n. 1393/2007

    Il regolamento si applica solo in materia civile e commerciale e non concerne la materia amministrativa né gli atti adottati nell'esercizio di pubblici poteri.

  • art. 142 c.p.c.

    In tema di notificazioni all'estero opera come disciplina residuale, da utilizzare quando non sia applicabile una convenzione internazionale; la notifica segue le convenzioni o, in alternativa, la legge consolare e quella dello Stato di destinazione.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiama l'art. 142 c.p.c. per la notificazione degli atti sanzionatori amministrativi all'estero.

  • art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamato dalla ricorrente sul tema della prova della notifica, ma la Corte non ne ricava un obbligo esclusivo di avviso di ricevimento nel caso concreto.

  • art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689

    L'opponente deve allegare copia dell'atto opposto per consentire il controllo sulla tempestività, ma l'inammissibilità presuppone una prova certa e inconfutabile della tardività.

  • art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

    L'ordinanza di inammissibilità in limine richiede una prova certa della tardività dell'opposizione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo se il risultato è comunque corretto.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche; nel caso concreto la prova del tracking postale è stata ritenuta idonea.

  • art. 6 D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato per il rito dell'opposizione; la Corte osserva che la decisione di inammissibilità/non tempestività si fonda sull'accertamento concreto della notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la tempestività e la ritualità della notifica sono state accertate in concreto e che, in caso di mancata produzione dell'atto notificato, occorre comunque una prova certa della tardività per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 142, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per il rinvio alle convenzioni internazionali e alla legge consolare nella notificazione all'estero.

  • art. 37 D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

    L'ufficio consolare provvede alla notifica degli atti secondo la cooperazione giudiziaria UE, le convenzioni internazionali e le leggi dello Stato di residenza.

  • art. 5-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare notifiche/comunicazioni telematiche; la Corte ne esclude la natura obbligatoria nel caso di specie.

  • DPCM 22 luglio 2011

    È richiamato come fonte regolamentare delle comunicazioni telematiche della P.A., ma non rende obbligatoria la notifica via PEC delle ordinanze-ingiunzione.

  • art. 16 Regolamento (CE) n. 261/2004

    Attribuisce all'autorità nazionale il potere di adottare misure coercitive/sanzionatorie per garantire i diritti dei passeggeri.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione all'estero di atti sanzionatori amministrativi, il Regolamento (CE) n. 1393/2007 non si applica quando l'atto proviene da una pubblica autorità nell'esercizio di poteri pubblici; la disciplina di riferimento è quella dell'art. 142 c.p.c. e della normativa consolare, da coordinare con la legge dello Stato di destinazione.
  • La notifica all'estero è valida se eseguita secondo le modalità consentite dallo Stato destinatario e se la documentazione acquisita consente di attestare con affidabilità la consegna all'interessato; la prova può derivare anche da strumenti equivalenti alla ricevuta di ritorno, ove previsti dall'ordinamento di destinazione.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la declaratoria di inammissibilità per tardività richiede una prova certa e univoca della decorrenza del termine, non essendo sufficiente una mera difficoltà di controllo documentale.
  • L'amministrazione non è obbligata a notificare via PEC gli atti sanzionatori, quando la normativa la preveda solo come facoltà alternativa e non come unico mezzo necessario.
  • Quando il dispositivo della decisione è corretto, la Cassazione può confermare la sentenza correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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