Cassazione Civile, Ordinanza n. 07585/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IRPEF notificati per gli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi a seguito di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito complessivo del contribuente. Il contribuente impugnava gli atti e la CTP accoglieva i ricorsi. In appello, la CTR dichiarava l’impugnazione dell’Ufficio inammissibile perché tardiva. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011 e dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che il termine per appellare fosse sospeso e che l’appello fosse tempestivo; (2) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che il rinvio alle difese di primo grado non rende inammissibile l’appello; (3) violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente in ordine alla disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sospensione dei termini per proporre appello prevista dall’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011 opera solo per le liti fiscali definibili in via agevolata, cioè di valore non superiore a 20.000 euro; nel caso concreto ciascuno dei due avvisi aveva un importo di imposta contestata superiore a tale soglia, sicché la sospensione non operava e l’appello notificato il 4 ottobre 2012 era tardivo rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento sintetico del reddito complessivo; nel caso concreto è la base degli avvisi impugnati.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dall’Ufficio per sostenere l’onere del contribuente di giustificare la capacità di spesa con redditi esenti o soggetti a ritenuta.
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio
La sospensione dei termini riguarda solo le liti fiscali definibili in via agevolata, cioè quelle di valore non superiore a 20.000 euro con parte l’Agenzia delle Entrate.
art. 16, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato per definire lite pendente e per individuare il valore della lite, cioè l’importo dell’imposta contestata in primo grado al netto di accessori e sanzioni.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato dall’Agenzia per sostenere la legittimità dell’appello che rinvii alle difese di primo grado.
È richiamato come termine lungo per impugnare, applicato nel calcolo della tardività dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel terzo motivo per le denunciate violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto nei primi due motivi per gli asseriti errori processuali e di diritto dell’appello.
È richiamato per sostenere la disciplina delle presunzioni nell’accertamento del reddito e della prova contraria.
È richiamato per il riparto dell’onere della prova, posto dall’Ufficio a carico del contribuente.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per la definizione agevolata delle liti fiscali si applica solo se la controversia rientra nei requisiti di valore previsti dalla norma; se il valore di ciascun atto impugnato supera la soglia, la sospensione non opera.
- Ai fini della verifica della tempestività dell’appello, il valore della lite va determinato con riferimento all’imposta contestata in primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni accessorie.
- Quando la decisione di merito dell’appello si fonda correttamente sulla tardività dell’impugnazione, gli ulteriori motivi relativi al merito dell’accertamento restano assorbiti.
- Nel giudizio da accertamento sintetico, il contribuente che intenda vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva deve fornire prova adeguata della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta e della loro entità.
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