Cassazione Civile, Ordinanza n. 16398/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società cooperativa un avviso di accertamento per IRES, addizionale regionale e comunale, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, fondato sugli studi di settore e sullo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR della Puglia aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non assolto dall'Amministrazione l'onere della prova circa gli elementi idonei a corroborare l'applicazione degli studi di settore e giudicando opinabili e privi di pregio i profili di antieconomicità e incongruenza richiamati. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sugli studi di settore nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto sull'Ufficio un onere probatorio non conforme ai principi consolidati.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nell'accertamento fondato sugli studi di settore, l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, ma che, una volta contestata l'antieconomicità della gestione, incombe sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni e giustificazioni adeguate; in difetto, è legittimo il ricorso all'accertamento induttivo. Poiché la CTR non si è attenuta a tali principi, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento induttivo in presenza di presunzioni e di antieconomicità della gestione.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma che consente la rettifica dell'IVA mediante accertamento induttivo.
artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
richiamati quali norme sul sistema degli studi di settore e sulla rettifica fiscale presuntiva.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
richiamato come disciplina dell'accertamento mediante studi di settore, fondato su gravi incongruenze tra dichiarato e atteso.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, l'Ufficio deve provare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente ha l'onere di allegare e dimostrare circostanze specifiche che giustifichino lo scostamento dal modello normale.
- Quando l'Amministrazione contesta l'antieconomicità della gestione, il contribuente deve fornire adeguate spiegazioni dell'anomalia; in mancanza, l'accertamento induttivo è legittimo.
- Il giudice di merito non può limitarsi a svalutare come opinabili gli indici di antieconomicità se questi sono posti a base dell'accertamento e non siano state offerte giustificazioni idonee dalla parte contribuente.
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