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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

Un imprenditore individuale ha convenuto in giudizio la società finanziaria che aveva segnalato la sua posizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, deducendo che la segnalazione fosse illegittima perché effettuata per un importo superiore al dovuto e in assenza dei presupposti dell'insolvenza. L'attore ha anche riferito di avere ottenuto in via d'urgenza un provvedimento ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione e ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo che la segnalazione gli aveva impedito di accedere a nuovi finanziamenti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato la domanda risarcitoria ritenendo provata l'inesattezza della segnalazione ma non il danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) omessa motivazione e violazione della disciplina fallimentare e bancaria quanto all'illegittimità della segnalazione in sofferenza; (ii) violazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., assumendo che il danno da segnalazione fosse in re ipsa e quindi non richiedesse prova specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata esclusivamente sulla mancata prova del danno e sull'esclusione del danno in re ipsa. Ha inoltre affermato che il secondo motivo era inammissibile perché contrastava con l'orientamento consolidato secondo cui la segnalazione alla Centrale Rischi, anche se illegittima, non genera automaticamente un danno risarcibile: il danneggiato deve provarlo, anche quando si lamenti una maggiore difficoltà di accesso al credito o la perdita di occasioni lucrative. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato solo per indicare il provvedimento d'urgenza ottenuto in precedenza per la cancellazione della segnalazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • Legge Fallimentare

    richiamata dal ricorrente come normativa violata in relazione ai presupposti della segnalazione in sofferenza

  • Testo Unico Bancario

    richiamato dal ricorrente come normativa violata in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la responsabilità aquiliana da illegittima segnalazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno aquiliano

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per invocare la liquidazione equitativa del danno

  • art. 360 bis c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo che contrastava con l'orientamento consolidato

  • art. 375 c.p.c.

    citato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 376 c.p.c.

    citato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato per il procedimento camerale e la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata su una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi non può essere accolta se il danneggiato non prova in concreto il pregiudizio subito; il danno non si presume in re ipsa.
  • La mera illegittimità della segnalazione non basta a fondare il diritto al risarcimento: è necessario dimostrare il nesso tra la segnalazione e uno specifico danno patrimoniale, anche se allegato come difficoltà di accesso al credito o perdita di occasioni di guadagno.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non investe la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque l'allegazione e la prova, almeno presuntiva, dell'esistenza del danno; non può supplire all'assenza totale di prova.
  • In tema di segnalazioni bancarie pregiudizievoli, la Corte ribadisce la continuità con il consolidato orientamento secondo cui il danno risarcibile deve essere provato dal segnalato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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