Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una parte, deducendo di essere creditrice del proprio ex marito per assegni di mantenimento del figlio concordati in separazione e rimasti insoluti per euro 104.778,86, aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace un atto di vendita di un immobile compiuto dal debitore in favore di più acquirenti, i quali avevano poi iscritto ipoteca in favore di una banca. A sostegno della domanda aveva allegato l'esistenza dei presupposti dell'actio pauliana, soprattutto il profilo soggettivo della partecipatio fraudis, desumibile a suo dire dal prezzo, dai tempi anomali del rogito e dalla pretesa conoscenza tra venditore e acquirenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provati né l'eventus damni, perché il prezzo era in linea con il mercato, né la partecipatio fraudis, perché non risultavano provate né la conoscenza pregressa tra venditore e acquirenti né la consapevolezza di questi ultimi del rapporto debitorio. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, n. 2, c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato gli indizi e le presunzioni semplici idonei a dimostrare il consilium fraudis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse in realtà il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ossia la valutazione dell'idoneità degli elementi presuntivi a fondare l'inferenza richiesta. Tale apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la prova dell'elemento soggettivo; la sua sussistenza può essere accertata anche mediante presunzioni, ma la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di definizione sfavorevole del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'elemento soggettivo del consilium fraudis o della partecipatio fraudis può essere compiuto anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione dell'idoneità degli indizi a fondare una presunzione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non viziata.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del fatto quando la censura mira, in sostanza, a rimettere in discussione il ragionamento presuntivo svolto dai giudici di merito.
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