Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una società che aveva garantito un'apertura di credito e un mutuo concessi a un soggetto terzo. A seguito dell'inadempimento del debitore principale e del pagamento, da parte della garante, del 50% delle somme dovute alla banca, la garante si è surrogata nella posizione creditoria della banca e ha chiesto di rendere inefficaci nei suoi confronti alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore: una donazione di un immobile in favore del nipote e una compravendita di un altro immobile in favore del figlio. Il ricorrente per cassazione, quale destinatario della revocatoria, ha censurato la sentenza d'appello sostenendo: 1) che il credito della società garante sarebbe sorto solo nel 2015, con il decreto ingiuntivo, e quindi dopo la donazione del 2013, con conseguente insussistenza del presupposto dell'anteriorità del credito; 2) che mancavano i presupposti dell'eventus damni, perché il patrimonio del debitore sarebbe stato comunque capiente per altri beni; 3) che non era stata adeguatamente dimostrata la scientia damni; 4) con un secondo motivo, ha contestato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendone insussistenti i presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'accertamento della Corte d'appello secondo cui il credito della garante era sorto già nel 2012, quando era stata prestata la garanzia per il debito verso la banca, e dunque prima degli atti dispositivi revocati. Ha inoltre condiviso la valutazione di merito sull'eventus damni, ritenendo sufficiente la riduzione della garanzia patrimoniale e la mancata prova della capienza residua del patrimonio del debitore, nonché sulla scientia damni, desunta dalla rilevante decurtazione del patrimonio immobiliare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito e arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.
L'effetto della revocatoria mira a consentire al creditore di soddisfarsi sul bene come se l'atto dispositivo non fosse stato compiuto nei suoi confronti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi.
La verifica dei presupposti della responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave è apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in cassazione nei limiti dedotti.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'anteriorità del credito rileva il momento in cui sorge il rapporto obbligatorio sostanziale, non quello in cui il credito viene successivamente accertato o azionato giudizialmente.
- L'eventus damni può essere desunto dalla riduzione della garanzia patrimoniale complessiva del debitore; spetta al debitore o al terzo convenuto fornire prova dell'effettiva capienza residua del patrimonio rimasto.
- La scientia damni può essere inferita anche da circostanze oggettive, quando l'atto comporti una significativa e percepibile diminuzione del patrimonio del debitore.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è fondata su un apprezzamento di fatto circa mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza in giudizio e, come tale, non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
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