Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il provvedimento dell'Unità Dublino del Ministero dell'interno, con cui era stato disposto il trasferimento in Belgio. In sede di legittimità, la Corte ha rilevato che la procura alle liti per il ricorso per cassazione non rispettava il requisito previsto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008: la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio. Poiché nella specie tali indicazioni non risultavano rispettate, la procura è stata ritenuta invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per invalidità della procura speciale alle liti, mancante dei requisiti di posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e di corretta certificazione della data di rilascio da parte del difensore. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"
richiede, quale requisito speciale per il ricorso per cassazione in materia, che la procura sia rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale data, pena l'inammissibilità del ricorso
costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un requisito ulteriore di specialità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di ricorso inammissibile, il presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua l'importo-base cui rapportare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione contro i provvedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale alle liti deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, costituendo tale posteriorità un requisito essenziale di validità.
- La procura speciale deve contenere in modo espresso l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare la data del rilascio della procura, anche mediante un'unica sottoscrizione che attesti sia la data sia l'autenticità della firma del conferente.
- La mancanza dei requisiti formali speciali della procura in materia di protezione internazionale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva, non va pronunciata condanna alle spese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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