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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso a un motociclista che, percorrendo una strada statale in Sardegna, sarebbe transitato sopra un affossamento profondo e non segnalato, riportando danni al motociclo e alla persona. In un primo giudizio il danneggiato otteneva il risarcimento del solo danno al mezzo, con accertamento della responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e concorso di colpa del danneggiato. In un successivo giudizio per i danni alla persona, il tribunale di primo grado condannava la convenuta, ma in appello la domanda veniva rigettata per asserito mancato raggiungimento della prova sulla dinamica del sinistro. Con ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che il tribunale non avesse considerato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa al medesimo sinistro e al danno al motociclo; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse pronunciato ultra/extra petita riesaminando d'ufficio il nesso causale, elemento pacifico tra le parti e non oggetto di appello incidentale della convenuta; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito cattivo governo delle prove.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale censura, rinviando la causa al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in appello, la parte appellata non può ottenere un risultato più favorevole senza aver proposto appello incidentale sui capi a sé sfavorevoli, per effetto dei limiti derivanti dagli artt. 329 e 342 c.p.c. Ne consegue che il giudice di appello aveva erroneamente escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, incorrendo in extrapetizione. I primi due motivi restavano assorbiti dal secondo, mentre il terzo non veniva esaminato. Non essendosi costituita la resistente, nessuna statuizione sulle spese è stata resa nel merito da questa Corte, ma il rinvio riguarda anche la loro liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della precedente condanna per il danno al motociclo, quale norma generale di responsabilità aquiliana

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente sia in relazione al giudicato sia al dedotto cattivo governo delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione/extra petizione in appello

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno/formazione del giudicato sulla precedente decisione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia vincolante del giudicato tra le stesse parti

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che l'appellato non può giovarsi di un esito più favorevole senza appello incidentale

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla Corte unitamente all'art. 329 c.p.c. per delimitare i poteri dell'appellato e i confini del devolutum

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati ai fini della trattazione camerale non partecipata del ricorso

Massime di principio

  • In appello la parte vittoriosa in primo grado che intenda ottenere una modifica a sé favorevole su capi sfavorevoli deve proporre appello incidentale; in difetto, il giudice d'appello non può attribuirle un risultato migliore riesaminando autonomamente quei capi.
  • Il divieto di reformatio in peius e i limiti del devolutum impediscono al giudice di appello di estendere il proprio sindacato oltre i motivi di impugnazione e oltre le questioni tempestivamente devolute dalle parti.
  • Quando il giudice di appello esclude un presupposto della responsabilità che non era ritualmente rimesso in discussione dalle parti senza appello incidentale, incorre in extrapetizione.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione che investe una violazione dei limiti del giudizio di appello comporta l'assorbimento dei motivi ulteriori che presuppongano la nuova valutazione della medesima vicenda.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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