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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08422/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per l’anno 2012 in relazione a un immobile concesso in locazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo: che il giudicato formatosi in un precedente giudizio di cassazione fosse estensibile anche al caso deciso; che, in ogni caso, il soggetto passivo IMU nel leasing fosse l’utilizzatore fino all’effettiva riconsegna del bene, anche se il contratto era stato risolto; e che non vi fosse prova della riconsegna dell’immobile nel 2012. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2909 c.c. per indebita estensione del giudicato, violazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, perché la soggettività passiva dell’utilizzatore cesserebbe con la risoluzione del contratto e non con la riconsegna, e nullità della sentenza/motivazione apparente e violazione dell’art. 2729 c.c. sulla prova della riconsegna. In via incidentale la società beneficiaria ha censurato la notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti, sostenendo che, per una scissione parziale, l’accertamento dei debiti tributari anteriori doveva essere svolto nei confronti della società scissa e che la responsabilità della beneficiaria opera solo in fase di riscossione, non in quella di accertamento, oltre al rischio di doppia imposizione e alla lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo; ha accolto anche il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso delle contribuenti limitatamente alle sanzioni applicate alla società incorporante di Mediocredito Italiano S.p.a., rilevando che, per l’incertezza normativa oggettiva determinata dal contrasto giurisprudenziale, le sanzioni non erano dovute. Quanto al merito dell’imposta, la Corte ha ribadito che nel leasing l’IMU grava sull’utilizzatore fino alla scadenza o risoluzione del contratto, ma ha anche affermato che il giudicato invocato non poteva vincolare l’interpretazione della norma in un diverso giudizio. Sul piano della scissione societaria, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla beneficiaria, perché per i periodi d’imposta anteriori alla scissione gli accertamenti devono essere svolti nei confronti della società scissa; la responsabilità solidale della beneficiaria rileva solo in sede di riscossione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si estende all’attività di mera interpretazione giuridica della norma tributaria, quando non riguardi uno specifico accertamento di un elemento permanente della fattispecie.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1

    Nel leasing, il soggetto passivo IMU è l’utilizzatore dalla stipula del contratto e fino alla sua cessazione per scadenza o risoluzione, con rilevanza del vincolo contrattuale e non della sola detenzione materiale.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva della riconsegna del bene non è stata ritenuta decisiva nel caso, perché l’accertamento è stato comunque impostato sulla ricostruzione giuridica del presupposto impositivo.

  • d.p.r. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13

    Per i debiti fiscali anteriori alla scissione, i controlli e gli accertamenti vanno svolti nei confronti della società scissa; la responsabilità della beneficiaria riguarda la fase della riscossione.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Conferma la responsabilità della beneficiaria per le violazioni tributarie pregresse nei limiti e secondo la disciplina speciale tributaria.

  • art. 2506 cod. civ.

    Richiamato per il tema della scissione societaria e delle sue conseguenze sui rapporti attivi e passivi.

  • art. 53 Cost.

    Usato a sostegno della censura sulla pretesa illegittima duplicazione della pretesa fiscale e della tutela del corretto carico impositivo.

  • l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2

    Non ricorre un legittimo affidamento, ma può rilevare l’incertezza normativa oggettiva ai fini dell’esclusione delle sanzioni.

  • art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013

    Richiamato come disciplina della TASI, non idonea a interpretare autenticamente la previgente disciplina IMU.

  • l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703

    La disciplina TASI non abroga né interpreta in senso diverso la previgente disciplina IMU.

  • l. n. 160 del 2019, art. 1, commi 738 ss.

    La nuova IMU conferma l’impostazione secondo cui il locatario finanziario è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non copre l’interpretazione astratta di una norma tributaria quando non sia stato oggetto di un accertamento su un elemento di fatto o su una situazione giuridica permanente della fattispecie.
  • Nel contratto di locazione finanziaria, ai fini IMU, il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto e l’obbligazione cessa con la scadenza o la risoluzione; il criterio decisivo è il vincolo contrattuale, non la mera detenzione materiale del bene.
  • Quando la giurisprudenza è stata oggetto di un contrasto serio e oggettivo sull’interpretazione della norma tributaria, l’incertezza normativa può escludere le sanzioni amministrative tributarie.
  • Per i debiti fiscali anteriori a una scissione societaria parziale, gli accertamenti devono essere emessi nei confronti della società scissa; la responsabilità della beneficiaria rileva in fase di riscossione e non legittima, di regola, l’emissione diretta dell’avviso di accertamento nei suoi confronti.
  • In materia tributaria, la disciplina speciale sulla scissione societaria prevale sulla diversa regolazione civilistica delle obbligazioni e consente la tutela dell’erario senza necessità di nuovi avvisi verso le beneficiarie, purché l’accertamento sia rivolto al corretto soggetto passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

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