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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37156/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui erano state iscritte a ruolo imposte (Irpef, Irap e Iva), interessi e sanzioni per l'anno 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo nulla la cartella per irregolarità del procedimento notificatorio del previo avviso bonario/comunicazione di irregolarità. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che la comunicazione di irregolarità era stata inviata con raccomandata e che, comunque, non era necessaria perché si trattava di omesso versamento, senza incertezze rilevanti della dichiarazione; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e motivazione apparente della CTR sulle eccezioni svolte dall'Ufficio in merito alla regolarità della comunicazione e alla non necessità dell'avviso bonario. Nelle more, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha negato il beneficio ritenendo non definibile la cartella da controllo automatizzato e, in subordine, contestando il valore della lite e l'importo versato per la definizione. La società ha quindi impugnato il diniego, sostenendo che la cartella fosse il primo atto impositivo e che la lite fosse definibile; ha anche contestato il calcolo del valore della controversia, collegandolo alla sola parte del debito ancora contestata.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso successivo della contribuente avverso il diniego di condono, affermando che la controversia rientra tra quelle definibili ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 quando la cartella da controllo automatizzato costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa è resa nota al contribuente, ma ha ritenuto infondato il motivo relativo all'importo dovuto per la definizione, poiché il valore della lite va calcolato sull'importo del tributo risultante dall'atto impugnato al netto di interessi e sanzioni e non sulla sola parte del debito che la parte considerava ancora controversa. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia, la Corte ha accolto il secondo motivo, nei limiti della censura di omessa pronuncia: la CTR aveva infatti affermato in modo apodittico l'irregolarità del procedimento notificatorio senza esaminare le specifiche eccezioni dell'Ufficio sulla validità della comunicazione inviata con raccomandata e sulla non necessità dell'avviso bonario in assenza di incertezze rilevanti della dichiarazione. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere definita se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente e quindi è impugnabile anche nel merito.
  • Ai fini del calcolo del valore della controversia per la definizione agevolata, occorre fare riferimento all'importo del tributo risultante dall'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, non alla sola parte del debito che la parte ritenga ancora controversa.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la parte ricorrente individua specificamente le eccezioni o domande trascurate e ne consente la verifica mediante una sufficiente sintesi del fatto processuale.
  • Una sentenza è affetta da omessa pronuncia quando il giudice di merito si limita a una motivazione apodittica o meramente assertiva senza confrontarsi con le specifiche difese formulate dalle parti su questioni decisive.
  • In presenza di più questioni, il giudice di legittimità può seguire il criterio della ragione più liquida e decidere sulla censura di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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