Cassazione Civile, Ordinanza n. 37156/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui erano state iscritte a ruolo imposte (Irpef, Irap e Iva), interessi e sanzioni per l'anno 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo nulla la cartella per irregolarità del procedimento notificatorio del previo avviso bonario/comunicazione di irregolarità. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che la comunicazione di irregolarità era stata inviata con raccomandata e che, comunque, non era necessaria perché si trattava di omesso versamento, senza incertezze rilevanti della dichiarazione; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e motivazione apparente della CTR sulle eccezioni svolte dall'Ufficio in merito alla regolarità della comunicazione e alla non necessità dell'avviso bonario. Nelle more, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha negato il beneficio ritenendo non definibile la cartella da controllo automatizzato e, in subordine, contestando il valore della lite e l'importo versato per la definizione. La società ha quindi impugnato il diniego, sostenendo che la cartella fosse il primo atto impositivo e che la lite fosse definibile; ha anche contestato il calcolo del valore della controversia, collegandolo alla sola parte del debito ancora contestata.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso successivo della contribuente avverso il diniego di condono, affermando che la controversia rientra tra quelle definibili ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 quando la cartella da controllo automatizzato costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa è resa nota al contribuente, ma ha ritenuto infondato il motivo relativo all'importo dovuto per la definizione, poiché il valore della lite va calcolato sull'importo del tributo risultante dall'atto impugnato al netto di interessi e sanzioni e non sulla sola parte del debito che la parte considerava ancora controversa. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia, la Corte ha accolto il secondo motivo, nei limiti della censura di omessa pronuncia: la CTR aveva infatti affermato in modo apodittico l'irregolarità del procedimento notificatorio senza esaminare le specifiche eccezioni dell'Ufficio sulla validità della comunicazione inviata con raccomandata e sulla non necessità dell'avviso bonario in assenza di incertezze rilevanti della dichiarazione. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La definizione agevolata si applica anche alle controversie aventi ad oggetto cartelle da controllo automatizzato quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato delle imposte sui redditi e dell'emissione della cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA e dell'emissione della cartella.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Invocato dall'Agenzia per sostenere che l'avviso bonario non era necessario in mancanza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
Richiamato per escludere che alla comunicazione di irregolarità si applichino le forme di notificazione previste per gli atti che richiedono tale rito.
Richiamati per sostenere l'inapplicabilità delle formalità ordinarie di notificazione all'avviso bonario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata a fondamento della censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata a fondamento della censura di omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia su domande ed eccezioni.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di contenuto della decisione.
Richiamato sul dovere di motivazione sintetica ma effettiva.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato sulla struttura della decisione tributaria.
Richiamato sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Utilizzato per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata: rileva l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.
Richiamato per affermare che la cartella, quando primo atto della pretesa, è impugnabile anche nel merito.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della ragione più liquida.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale in cassazione.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere definita se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene comunicata al contribuente e quindi è impugnabile anche nel merito.
- Ai fini del calcolo del valore della controversia per la definizione agevolata, occorre fare riferimento all'importo del tributo risultante dall'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, non alla sola parte del debito che la parte ritenga ancora controversa.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la parte ricorrente individua specificamente le eccezioni o domande trascurate e ne consente la verifica mediante una sufficiente sintesi del fatto processuale.
- Una sentenza è affetta da omessa pronuncia quando il giudice di merito si limita a una motivazione apodittica o meramente assertiva senza confrontarsi con le specifiche difese formulate dalle parti su questioni decisive.
- In presenza di più questioni, il giudice di legittimità può seguire il criterio della ragione più liquida e decidere sulla censura di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.
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