Cassazione Civile, Ordinanza n. 30026/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP per l’anno 2014, fondato sull’assunto di operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di capi di abbigliamento da un fornitore ritenuto privo di struttura operativa e indicato come "cartiera". La Corte di merito aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e la prova dell’inesistenza delle operazioni ricavabile da plurimi indici (assenza di dipendenti, utenze, mezzi, magazzini, documentazione di trasporto, contratti, corrispondenza e riscontri sui pagamenti). In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 per difetto di motivazione rafforzata dell’avviso integrativo, in quanto non sarebbero indicati i nuovi elementi sopravvenuti a giustificazione del secondo accertamento; 2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 24 Cost. per mancato rispetto dell’obbligo di motivazione e allegazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 per errato riparto dell’onere probatorio; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere riconosciuto l’adempimento probatorio della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’avviso fosse effettivamente un accertamento integrativo ma che non contenesse la specifica indicazione di nuovi elementi sopravvenuti, richiesta a pena di nullità dagli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il veicolo processuale delle censure per violazione di legge
fino alla scadenza del termine stabilito dai commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte
l’accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su nuovi elementi sopravvenuti, oggettivamente sconosciuti all’ufficio al momento del primo avviso, e tali elementi devono essere specificamente indicati in motivazione a pena di nullità
fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
in materia IVA consente il nuovo avviso solo a fronte di elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento
richiamato per distinguere l’accertamento integrativo dall’accertamento parziale
art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato per distinguere l’accertamento integrativo dall’accertamento parziale in materia IVA
richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione e allegazione degli atti impositivi
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa della contribuente
richiamato nei motivi relativi al riparto e all’adempimento dell’onere della prova
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato per l’onere probatorio nel processo tributario
art. 97 Cost.
richiamato nei motivi sulla prova e sul corretto esercizio del potere impositivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’omessa pronuncia sul motivo relativo all’accertamento integrativo
richiamato nel procedimento camerale accelerato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- L’accertamento tributario integrativo è consentito solo se l’Amministrazione fonda il nuovo avviso su elementi effettivamente sopravvenuti e non già conosciuti o già acquisiti nel primo accertamento.
- Non è legittimo utilizzare l’accertamento integrativo per una mera rivalutazione, rielaborazione o maggiore approfondimento di dati probatori già disponibili all’ufficio al momento dell’avviso originario.
- Nel nuovo avviso integrativo devono essere indicati specificamente i nuovi elementi e le circostanze della loro sopravvenuta conoscenza; la mancanza di tale specificazione comporta nullità dell’atto.
- Se il giudice di merito decide nel merito e non esamina espressamente la censura sulla motivazione dell’atto, il relativo motivo può ritenersi implicitamente rigettato, ma resta scrutinabile in cassazione ove sia fondata la doglianza sostanziale.
- Quando il ricorso per cassazione solleva un vizio decisivo che conduce all’annullamento dell’atto impositivo, gli ulteriori motivi concernenti motivazione e prova restano assorbiti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e accogliere direttamente il ricorso originario del contribuente.
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