Cassazione Civile, Ordinanza n. 02721/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una lunga successione di rapporti di lavoro a termine e di somministrazione, iniziati nel 2005, svolti da una dipendente addetta allo Sportello Immigrazione della Prefettura di Napoli. Il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine e riconosciuto un risarcimento parametrato a sette mensilità della retribuzione globale di fatto. In appello, però, il Ministero aveva ottenuto il rigetto della domanda risarcitoria perché, nelle more del giudizio, la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato in forza di una previsione legislativa di stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010 e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stabilizzazione non potesse estinguere il diritto al risarcimento del danno comunitario, ma al più incidere sulla sua quantificazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse considerato automaticamente la stabilizzazione quale misura integralmente satisfattiva del danno da abuso del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo può costituire misura idonea a reintegrare il pregiudizio da illegittima reiterazione di contratti a termine, ma solo quando sia causalmente ricollegata alla successione dei contratti stessi, in particolare perché prevista da una disciplina legislativa di stabilizzazione o da percorsi riservati al personale precario vittima dell'abuso. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato proprio tale nesso, indicando la specifica previsione di legge che aveva consentito l'assunzione a tempo indeterminato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento e integra un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio se fondata su fatti allegati e prove ritualmente acquisite o acquisibili. Sono state quindi confermate le spese in favore del Ministero e l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato come norma invocata per sostenere il diritto al ristoro del danno derivante dall'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato
richiamato dalla ricorrente quale parametro del risarcimento da illegittima apposizione del termine
Direttiva 1999/70/CE
evocata come fonte eurounitaria di tutela contro l'abuso della reiterazione dei contratti a termine
richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova e la qualificazione della stabilizzazione come fatto idoneo a escludere il danno
menzionato con riferimento ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, utilizzabili anche ai fini del rilievo di eccezioni in senso lato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 302, L. 205/2017
indicato quale base normativa della stabilizzazione a tempo indeterminato della lavoratrice
art. 1, comma 519, L. 296/2006
citato come precedente disciplina di stabilizzazione del personale precario richiamata in giurisprudenza
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può integrare una misura idonea a reintegrare il danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine solo se vi è un rapporto di causa-effetto con la pregressa precarizzazione.
- La stabilizzazione non opera in astratto come automatica esclusione del risarcimento: occorre verificare concretamente se l'assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta in forza di una previsione legislativa di stabilizzazione o di una procedura espressamente riservata ai lavoratori precari vittime dell'abuso.
- La stabilizzazione costituisce un fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da abuso del termine e ha natura di eccezione in senso lato, quindi può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice nei limiti dei fatti allegati e delle prove ritualmente acquisite o acquisibili.
- In tema di danno comunitario da contratto a termine illegittimo, il giudice di merito deve accertare specificamente il procedimento che ha condotto alla stabilizzazione per verificare se esso sia realmente collegato ai rapporti a termine pregressi.
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