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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02707/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico-veterinario aveva agito contro l'azienda sanitaria chiedendo, da un lato, il conferimento dell'incarico di cui all'art. 27, lett. b), del contratto collettivo della dirigenza medica e veterinaria con decorrenza dal 1 gennaio 2008 e, dall'altro, il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento previsto per la direzione di struttura semplice e quello per l'alta specializzazione, per il periodo 1 gennaio 2008-31 maggio 2016. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo: che non fosse provata l'inclusione del servizio di malattie infettive e diffusive degli animali domestici tra le strutture semplici dell'atto aziendale; che non risultasse conferito al dirigente un formale incarico di direzione di struttura semplice; che l'art. 2103 c.c. non fosse applicabile ai dirigenti medici. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il divieto di applicazione dell'art. 2103 c.c. riguarderebbe solo i dirigenti amministrativi e non i dirigenti medici; ha inoltre invocato gli artt. 2126 c.c. e 36 Cost., assumendo il diritto alle differenze retributive in ragione delle mansioni e funzioni effettivamente svolte, nonostante la mancata formale attribuzione dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse formulato secondo i requisiti di specificità e tassatività richiesti per il giudizio di legittimità, poiché non era chiaramente veicolato attraverso uno dei canali dell'art. 360 c.p.c. e si risolveva in una critica generica della sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte ha anche rilevato che le doglianze erano infondate: l'art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza sanitaria, per effetto dell'esclusione prevista dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 e della disciplina speciale della dirigenza medica e veterinaria, inserita in un unico ruolo; inoltre, per ottenere differenze retributive per mansioni dirigenziali superiori è necessario che l'ente abbia istituito la relativa posizione dirigenziale mediante atto di macroorganizzazione, presupposto non provato nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 contratto collettivo dirigenza medica e veterinaria 1998/2001

    disciplina gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e di alta specializzazione; la domanda presupponeva la prova dell'effettiva riconducibilità della struttura e/o del conferimento formale dell'incarico.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti; la Corte lo richiama per affermare che la regola sulle mansioni superiori non opera nella dirigenza sanitaria.

  • art. 2103 c.c.

    non si applica ai dirigenti medici e veterinari, sicché non può fondare il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori svolte di fatto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    norma riferita al solo personale non dirigenziale; non è applicabile alla dirigenza sanitaria.

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    la dirigenza sanitaria è organizzata in un unico ruolo, distinto solo per profili professionali e articolato in un unico livello.

  • art. 2126 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno delle pretese retributive, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale e il difetto dei presupposti fattuali.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente per affermare il diritto a una retribuzione proporzionata alle mansioni svolte, ma non accolto come fondamento del riconoscimento richiesto.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi tecnici riconducibili alle ipotesi tassative di ricorso; la mancanza di una chiara sussunzione determina inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo deve essere specifico, con chiara individuazione della censura, delle ragioni e del percorso argomentativo che conduce alla cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e tecnicamente riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica della sentenza è inammissibile.
  • La disciplina delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza sanitaria, che è regolata da una normativa speciale e da un unico ruolo dirigenziale.
  • Per ottenere differenze retributive fondate sull'esercizio di fatto di funzioni dirigenziali superiori è necessario che la relativa posizione sia stata effettivamente istituita dall'ente mediante atto di macroorganizzazione; in mancanza, la pretesa non può essere accolta.
  • La sola allegazione dello svolgimento di compiti più gravosi o diversi non basta a fondare il diritto al trattamento economico superiore se manca il presupposto organizzativo del conferimento o della istituzione della struttura dirigenziale.
  • Le norme generali invocate in via sostanziale (quali art. 2126 c.c. e art. 36 Cost.) non prevalgono sulla disciplina speciale della dirigenza sanitaria quando difettino i presupposti organizzativi e probatori richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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