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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02729/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da un dipendente turnista del servizio sanitario contro la propria azienda sanitaria, per ottenere differenze retributive relative a prestazioni rese in turni svolti in giornate festive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna dell’azienda al pagamento. In cassazione l’azienda sanitaria ha proposto tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle clausole collettive sui turni e sul lavoro festivo, sostenendo che le maggiorazioni non sarebbero cumulabili; (2) violazione delle norme contrattuali e dei criteri ermeneutici, per avere la Corte territoriale equiparato le giornate festive infrasettimanali a quelle domenicali; (3) violazione della clausola contrattuale che prevedeva un termine per l’opzione tra riposo compensativo e compenso, oltre all’art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse provato le richieste tempestive e che il termine dovesse valere come decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, l’indennità di turno e quella per lavoro festivo sono cumulabili, essendo dirette a compensare due distinte gravosità della prestazione; ha respinto il secondo motivo perché la Corte d’appello si era attenuta al dato letterale della contrattazione collettiva, che qualificava la disciplina del lavoro festivo infrasettimanale come integrazione di quella sul lavoro domenicale; ha respinto il terzo motivo perché il termine previsto dal contratto collettivo non era assistito da espressa sanzione decadenziale e doveva considerarsi meramente ordinatorio, con conseguente irrilevanza della mancata prova di atti impeditivi della decadenza. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 9 CCNL 20 settembre 2001

    Disciplina il lavoro festivo e, nel caso esaminato, è interpretato come fonte della maggiorazione o del riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi; la sua disciplina per il festivo infrasettimanale è letta come integrazione di quella sul lavoro domenicale.

  • art. 44 CCNL 1 settembre 1995

    Regola il trattamento del personale turnista; la Corte lo considera fonte dell’indennità di turno, cumulabile con quella per lavoro festivo.

  • art. 86 CCNL 21 maggio 2018

    Richiamato come disposizione corrispondente all’art. 44 del CCNL 1995, in quanto sostitutiva nel sistema contrattuale applicabile.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Criteri di interpretazione del contratto collettivo: la Corte ribadisce che l’interpretazione deve muovere dal dato letterale e ricorrere ad altri criteri solo se il testo non sia univoco.

  • art. 20 CCNL 1 settembre 1995

    Richiamato insieme all’art. 9 del CCNL 2001 come disciplina del lavoro domenicale cui quella del lavoro festivo infrasettimanale si integra.

  • art. 5 L. n. 260 del 1949

    Norma richiamata nel motivo, in relazione all’equiparazione tra giornate festive infrasettimanali e domenicali.

  • art. 12 preleggi

    Parametro interpretativo invocato per censurare l’interpretazione del contratto collettivo; la Corte ribadisce la centralità del dato letterale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte lo ritiene irrilevante poiché non esisteva una decadenza da impedire o superare.

  • art. 2965 c.c.

    È evocato per affermare che le decadenze convenzionali non possono rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto; la Corte lo usa per escludere che il termine contrattuale fosse decadenziale.

  • art. 2113 c.c.

    Usato come termine di raffronto per valutare la congruità delle decadenze convenzionali e per evidenziare che un termine troppo breve può risultare illegittimo o inefficace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro turnista del settore sanitario, l’indennità di turno e il trattamento per lavoro festivo possono cumularsi quando la contrattazione collettiva preveda distinte ragioni compensative delle due voci retributive: la prima per la gravosità del lavoro a turni, la seconda per la prestazione resa in giorno festivo.
  • Nell’interpretazione del contratto collettivo il giudice deve muovere dal significato letterale delle clausole; il ricorso a criteri sistematici o ulteriori è consentito solo se il testo non sia univoco.
  • Una clausola collettiva che preveda un termine per esercitare un’opzione o per richiedere un trattamento economico non produce decadenza se non è accompagnata da una chiara comminatoria di perdita del diritto; in mancanza, il termine va qualificato come meramente ordinatorio.
  • La tardiva o mancata prova di atti impeditivi della decadenza è irrilevante quando la decadenza non sia configurabile in base al testo contrattuale.
  • La valutazione della validità e congruità di un termine decadenziale convenzionale deve tener conto della posizione di debolezza del lavoratore e della necessità di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDecadenza

Testo integrale

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