Cassazione Civile, Ordinanza n. 02723/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto differenze retributive nei confronti dell'azienda sanitaria per due voci: l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2017 e l'indennità di divisa per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non dovute le somme richieste e rilevando anche una parziale prescrizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla prescrizione; 2) violazione degli artt. 112, 416 e 437 c.p.c. e dell'art. 6 CCNL Sanità 2008/2009, oltre a omesso esame di un estratto della Ragioneria Generale dello Stato, per avere la Corte territoriale negato l'IVC e considerato un contratto collettivo successivo; 3) violazione degli artt. 16 e 9 del contratto decentrato 2002 dell'AS di Locri, dell'art. 7, comma 2, della l.r. Calabria n. 9/2007, e degli artt. 112 e 116 c.p.c., per non aver riconosciuto l'indennità di divisa e per non aver valorizzato la mancata esibizione di documenti da parte dell'azienda. La Corte di cassazione ha esaminato prima i motivi relativi alle due indennità e li ha ritenuti infondati/in parte inammissibili: ha affermato che l'IVC, per sua natura eccezionale e provvisoria, non è cumulabile con gli incrementi retributivi già riconosciuti dal rinnovo contrattuale per lo stesso periodo; quanto all'indennità di divisa, ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la violazione di legge, rilevando che il contratto decentrato richiamato non imponeva ai lavoratori di indossare la divisa al di fuori dell'orario di turno né conteneva una disciplina dell'eterodirezione della vestizione/svestizione tale da fondare il diritto richiesto. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura ex art. 116 c.p.c. per difetto di specificità. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, lasciando ferme le spese per mancata costituzione dell'intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'indennità di vacanza contrattuale, osservando che tale emolumento ha natura eccezionale e provvisoria e non può essere sommato, per il medesimo periodo, agli incrementi retributivi già erogati con il rinnovo contrattuale; ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell'art. 112 c.p.c. o che il documento della Ragioneria fosse stato omesso, poiché la sentenza d'appello lo aveva esaminato. Quanto all'indennità di divisa, ha escluso l'omessa pronuncia e ha affermato che dal contratto decentrato del 2002 non emergeva un obbligo dei lavoratori di indossare la divisa al di fuori dell'orario di servizio né una disciplina idonea a ricondurre il tempo di vestizione/svestizione all'orario di lavoro; ha anche considerato non specificamente dedotta la censura relativa alla mancata produzione documentale della controparte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente era rimasta intimata. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro di impugnazione per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 2948 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di prescrizione dei crediti retributivi
art. 2935 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare un asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione
art. 6 CCNL del Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2008/2009
disposizione invocata per fondare la pretesa all'indennità di vacanza contrattuale; la Corte ne ha negato un'interpretazione favorevole al cumulo con gli incrementi già riconosciuti
art. 416 c.p.c.
richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello; la Corte ha escluso che vi fosse un'eccezione nuova
art. 437 c.p.c.
richiamato in relazione ai limiti alle nuove eccezioni in appello nel rito del lavoro; la Corte ha escluso la violazione
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e la mancata considerazione della mancata ottemperanza all'ordine di deposito documentale; la Corte ha reputato la censura inammissibile e comunque infondata
art. 16 del contratto decentrato dell'AS di Locri dell'anno 2002
ritenuto dalla Corte insufficiente a fondare un obbligo di indossare la divisa al di fuori dell'orario di turno o la corresponsione dell'indennità di divisa nei termini richiesti
art. 9 del contratto decentrato dell'AS di Locri dell'anno 2002
richiamato dal ricorrente in relazione ai cedolini e alle progressioni economiche, ma ritenuto non decisivo per il diritto all'indennità di divisa
art. 7, comma 2, della l.R. Calabria n. 9 del 2007
invocato per sostenere l'applicabilità del contratto decentrato alla diversa azienda sanitaria succeduta; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla mancanza di una disciplina favorevole nel contratto
art. 421 c.p.c.
richiamato in relazione all'ordine di deposito documentale disposto dal giudice; la Corte ha rilevato che la censura su tale mancato deposito non era specificamente dedotta in appello
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'indennità di vacanza contrattuale ha funzione eccezionale e temporanea di anticipazione dei miglioramenti economici futuri; quando il rinnovo contrattuale abbia già riconosciuto incrementi retributivi idonei a coprire anche l'andamento inflazionistico del periodo, non è consentito cumulare ulteriori quote di IVC per il medesimo segmento temporale.
- La deduzione di una violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente individuato l'oggetto della domanda e l'abbia esaminato, anche se poi la abbia rigettata per carenza dei presupposti sostanziali.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'applicazione o non applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale è questione conoscibile d'ufficio dal giudice; la relativa deduzione di parte non integra, di per sé, una nuova eccezione in appello.
- Ai fini del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non basta allegare l'esistenza di un documento astrattamente rilevante: occorre dimostrare che esso non sia stato esaminato e che il suo apprezzamento avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa.
- Il diritto all'indennità di divisa presuppone che dal contratto applicabile o da specifiche allegazioni e prove emerga un obbligo datoriale di vestizione/svestizione in una fascia temporale eterodiretta; in mancanza di una disciplina chiara sul punto, la domanda non può essere accolta.
- Nel rito del lavoro, la censura sulla mancata valutazione di un comportamento processuale della controparte o di documenti non prodotti è inammissibile se non viene specificamente indicato quando e come la questione sia stata devoluta al giudice di merito e quale incidenza decisiva avrebbe avuto sul decisum.
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