Cassazione Civile, Ordinanza n. 02738/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore dipendente di area amministrativa di una ASL, poi coltivata dai suoi eredi, per ottenere differenze retributive in relazione a mansioni asseritamente superiori svolte per un lungo periodo. In primo grado era stato riconosciuto solo il trattamento economico corrispondente a una parte del periodo dedotto, in particolare per l’attività svolta come responsabile amministrativo di distretto, mentre erano state respinte le ulteriori pretese. La ASL aveva appellato deducendo prescrizione, errata applicazione delle norme sulle mansioni superiori e del CCNL, nonché errori di calcolo; il lavoratore aveva a sua volta appellato per ottenere il riconoscimento delle differenze per l’intero arco temporale rivendicato. La Corte d’appello aveva rigettato entrambi gli appelli, ritenendo, da un lato, infondata l’eccezione di prescrizione, e, dall’altro, che per il periodo eccedente non fosse provata una vera mansione dirigenziale ma solo attività compatibili con l’inquadramento di categoria D, oltre a escludere l’applicabilità della disciplina contrattuale invocata dagli eredi nel senso da essi sostenuto. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato: (1) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001 e 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria, sostenendo che il dante causa non era dirigente medico e che la disciplina contrattuale sulla sostituzione del dirigente non fosse applicabile, con conseguente applicazione dell’art. 52 TUPI e diritto al trattamento economico dirigenziale; (2) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001 e 27-28 del CCNL dell’area dirigenza tecnico-professionale-amministrativa, deducendo omesso esame di numerosi documenti e atti aziendali che avrebbero provato l’effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali e la natura di struttura semplice dell’unità operativa; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta e reiterata, volta a dimostrare la continuità e l’esclusività delle mansioni direttive svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una duplice ratio decidendi: una prima relativa all’applicazione dell’art. 18 del CCNL della dirigenza sanitaria, censurabile solo in apparenza perché riferita dalla Corte territoriale a un caso in cui il sostituto fosse dirigente, mentre il lavoratore risultava in categoria D; una seconda, autonoma e decisiva, secondo cui le mansioni effettivamente svolte nei periodi non riconosciuti non avevano natura dirigenziale ma rientravano nella declaratoria della categoria di inquadramento. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici, inammissibile in cassazione; inoltre è stata rilevata la mancata specifica localizzazione e indicazione dei documenti e delle prove nel ricorso, in violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c. Poiché le censure rivolte alla seconda ratio non superavano il vaglio di ammissibilità, è stato dichiarato inammissibile anche il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
richiamato come norma sulle mansioni superiori; la Corte osserva che la sua violazione non era configurabile rispetto alla parte di decisione che aveva escluso l’effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali e, in ogni caso, la censura tendeva a una rivalutazione del fatto
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
invocato dai ricorrenti per sostenere l’inapplicabilità della disciplina contrattuale della sostituzione del dirigente; la Corte non accoglie la censura perché volta a contestare accertamenti di merito e documenti
art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8/6/2000
richiamato come disciplina della sostituzione del dirigente sanitario; la Corte rileva che la giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata riguarda il caso di sostituto dirigente, mentre qui il lavoratore risultava categoria D
art. 27 del CCNL area dirigenza tecnico professionale amministrativa 98/2001
invocato per sostenere la natura dirigenziale dell’incarico; la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a riesaminare il materiale probatorio
art. 28 del CCNL area dirigenza tecnico professionale amministrativa 98/2001
richiamato insieme all’art. 27 come fonte della disciplina degli incarichi dirigenziali; nessuna diversa applicazione in diritto è stata accolta
art. 112 c.p.c.
dedotto per omessa ammissione della prova testimoniale; la Corte afferma che la mancata ammissione della prova non integra di per sé violazione di legge e che il motivo è comunque inammissibile perché mira a una nuova valutazione del merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la necessità di specifica indicazione e localizzazione dei documenti nel ricorso per cassazione; la sua violazione integra ulteriore ragione di inammissibilità
art. 369, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’onere di deposito/localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte rileva l’inadempimento dei ricorrenti
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale che delimita i motivi dedotti; la Corte ribadisce che la violazione di legge non consente una rivalutazione del fatto e che il vizio motivazionale è ormai ristretto all’omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per sottoporre alla Corte di cassazione una pluralità di documenti e circostanze eterogenee come se integrassero un unico fatto storico decisivo.
- L’omessa ammissione di prova testimoniale non integra automaticamente violazione di legge; può rilevare solo se la prova dedotta sia idonea a dimostrare un fatto storico decisivo con efficacia tale da sovvertire con certezza la decisione impugnata.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure rivolte a una diversa ratio sono inammissibili per difetto di interesse se non scalfiscono la prima.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione la localizzazione degli atti e documenti richiamati, nonché il loro contenuto rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le controversie sulle mansioni svolte dal dipendente pubblico richiedono un accertamento puntuale del contenuto concreto delle attività; se il giudice di merito le qualifica come compatibili con l’inquadramento formale, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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