Cassazione Civile, Ordinanza n. 02726/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti del comparto sanitario nei confronti dell’azienda ospedaliera, diretta a ottenere il pagamento del tempo impiegato per indossare e togliere la divisa aziendale, oltre al tempo connesso al passaggio di consegne. La Corte d’appello aveva parzialmente accolto la domanda, ritenendo che tali operazioni fossero collocate prima dell’inizio e dopo la fine del turno, ma comunque da considerare tempo di lavoro remunerabile, anche alla luce del CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, c.p.c., 27, commi 11 e 12, CCNL Comparto Sanità, e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato pacifico un fatto in realtà contestato, omesso di valutare la prova testimoniale e preteso la produzione dei cartellini marcatempo; inoltre ha censurato la motivazione ritenendola apparente e ha contestato l’applicazione del tempo massimo previsto dal CCNL per la vestizione/svestizione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che non sarebbero stati valutati vari elementi di fatto e valutazioni in tema di timbratura, accesso al reparto e disciplinabilità del dipendente che non timbrasse correttamente. La Corte di cassazione ha ritenuto che i fatti di base fossero in realtà incontroversi, che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non apparente, e che le doglianze sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’omesso esame fossero in parte inammissibili e in parte infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda ospedaliera. Ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e al preteso vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello si fondava su fatti riconosciuti dalla stessa ricorrente: il personale infermieristico doveva indossare e dismettere la divisa negli ambienti aziendali, prima dell’accesso e dopo l’uscita dal reparto, con timbratura in entrata e uscita rispettivamente prima della vestizione e dopo la svestizione. Ha inoltre affermato che, in tali condizioni, il tempo di vestizione e svestizione rientra nell’orario di lavoro ed è remunerabile secondo la giurisprudenza di legittimità, specie quando l’abbigliamento è imposto da esigenze di igiene e sicurezza. Quanto alla censura sul CCNL, ha escluso che la motivazione fosse apparente, perché il giudice di merito aveva utilizzato un parametro contrattuale espressamente previsto per quantificare il tempo tuta. Infine, ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, poiché i fatti asseritamente omessi erano stati già valutati oppure costituivano valutazioni giuridiche non censurabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato come norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte osserva che le doglianze non colgono la ratio della decisione e, per la parte sull’onere della prova, sono inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel nuovo testo non consente di censurare valutazioni giuridiche; è utilizzabile solo per l’omesso esame di fatti storici decisivi, che nel caso concreto risultavano comunque valutati dalla sentenza impugnata.
La loro violazione è esclusa perché la Corte d’appello ha deciso sulla base di fatti pacifici o comunque provati, senza attribuire efficacia probatoria indebita o disattendere le regole di valutazione delle prove.
La motivazione non è considerata apparente, perché consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice di merito.
art. 27, commi 11 e 12, CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018
È utilizzato come parametro contrattuale per la quantificazione del tempo di vestizione e svestizione; il richiamo al tempo massimo previsto dal contratto non rende la motivazione incomprensibile.
La censura è inammissibile perché non indica in che modo la regola sull’onere della prova sarebbe stata effettivamente violata; in realtà si contesta la qualificazione giuridica del tempo di vestizione come tempo di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro quando l’uso della divisa è imposto da esigenze di igiene e sicurezza connesse alla prestazione.
- È irrilevante, ai fini del diritto alla remunerazione del tempo tuta, che l’attività si svolga su turni o che nel medesimo intervallo si collochi anche il passaggio di consegne, se tali operazioni sono necessarie per l’organizzazione del servizio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare una diversa valutazione giuridica dei fatti, quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su circostanze in realtà pacifiche o comunque provate.
- La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; non lo è quando il giudice utilizza un criterio legale o contrattuale espressamente previsto e la decisione consente comunque di comprendere il percorso logico seguito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di fatti storici decisivi; non è configurabile quando le circostanze indicate siano state già valutate o quando la censura investa mere qualificazioni giuridiche.
- Se il giudice di merito applica un parametro quantitativo previsto dal contratto collettivo per stimare il tempo remunerabile, la scelta non è arbitraria né censurabile per apparente mancanza di motivazione, purché il contesto fattuale renda comprensibile l’adozione della misura massima.
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