Cassazione Civile, Ordinanza n. 26482/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da 12 avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della Direzione provinciale di Vicenza nei confronti della titolare di una ditta individuale, con contestazione di maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali per gli anni 2011-2014. La CTR del Veneto aveva annullato gli avvisi relativi al 2011, 2012 e 2014 per asserita violazione del contraddittorio preventivo, ritenendo necessaria la previa notifica di un PVC, e aveva accolto l’appello incidentale della contribuente anche per il 2013, negando rilievo agli indizi utilizzati dall’Ufficio per l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi, fondato su presunte irregolarità nelle rimanenze di magazzino e su ulteriori elementi presuntivi. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che per le annualità 2011, 2012 e 2014 si trattava di accertamenti a tavolino, senza accesso nei locali aziendali, e che comunque il contraddittorio era stato attivato mediante inviti a comparire; con il secondo denuncia la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che la CTR abbia erroneamente svalutato, senza una valutazione complessiva, i plurimi indizi posti a base dell’accertamento induttivo per il 2013 e abbia applicato in modo non corretto i criteri relativi alla prova presuntiva e all’inattendibilità delle scritture contabili.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso. Ritiene fondato il primo motivo perché, per le annualità 2011, 2012 e 2014, in assenza di accesso nei locali aziendali, si trattava di accertamenti a tavolino, per i quali non opera il vincolo del PVC e, per i tributi non armonizzati, non sussiste l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei termini ritenuti dalla CTR; quanto all’IVA, la Corte ribadisce che la prova di resistenza rileva solo quando la normativa interna non preveda già la nullità, mentre l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 la prevede. Ritiene fondato anche il secondo motivo perché la CTR ha erroneamente svalutato i singoli elementi presuntivi utilizzati dall’Ufficio per l’accertamento induttivo del 2013, senza considerare che, in caso di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può fondarsi anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e senza procedere a una valutazione complessiva degli indizi. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità è respinta perché il ricorso è ritenuto autosufficiente e specificamente fondato sugli atti richiamati e allegati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è il parametro di censura utilizzato per entrambi i motivi di ricorso.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività opera il termine dilatorio e la relativa nullità per mancato rispetto; la norma non distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati.
Consente l’accertamento induttivo quando le scritture siano inattendibili o incomplete; in caso di accertamento induttivo puro l’Ufficio può fondarsi anche su elementi meramente indiziari.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
La redazione del verbale è necessaria quando vi sia stato accesso, a tutela del diritto del contribuente di presentare memorie entro sessanta giorni dalla consegna del PVC.
Richiamato per i requisiti della prova presuntiva, che però non impediscono l’uso di presunzioni supersemplici nell’accertamento induttivo puro.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nel giudizio tributario e nella contestazione della prova presuntiva.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L’inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee e il relativo valore; l’omissione giustifica l’accertamento induttivo e attesta inattendibilità delle scritture.
art. 53 Cost.
L’accertamento induttivo deve riguardare anche i costi, altrimenti si tasserebbe il profitto lordo anziché quello netto.
Non consente la deduzione di costi se non risultanti dal conto economico, ma nel caso di accertamento induttivo i costi vanno comunque determinati, sia pure in via induttiva.
La decisione è assunta in camera di consiglio all’esito della proposta del relatore.
Massime di principio
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica quando l’accertamento scaturisce da accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività; in tale ipotesi il termine dilatorio e la correlata nullità operano ex ante, senza che la disciplina distingua tra tributi armonizzati e non armonizzati.
- Se l’accertamento è svolto a tavolino, in assenza di accesso nei locali, non può pretendersi la previa emissione di un PVC come presupposto di validità dell’atto; per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei medesimi termini.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale e interna, ma la prova di resistenza rileva soltanto quando la norma interna non preveda già la nullità come sanzione della violazione.
- Nell’accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 l’Amministrazione può fondarsi su presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve però valutare gli indizi complessivamente e non isolatamente.
- L’omessa o incompleta tenuta delle scritture di magazzino può rendere inattendibili le scritture contabili e legittimare l’accertamento induttivo, ma l’ufficio e il giudice devono comunque stimare, sia pure in via induttiva, anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.
- La valutazione della prova presuntiva richiede un apprezzamento sintetico di tutti gli elementi indiziari disponibili, senza scartare singoli indizi solo perché equivoci o non decisivi se considerati isolatamente.
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