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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29151/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha rideterminato in aumento la plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di azienda, includendo anche il valore dell’avviamento e attribuendo alla contribuente l’intera plusvalenza relativa a un fabbricato di cui ella era proprietaria solo al 50%. La contribuente ha impugnato la decisione di merito deducendo: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché non spiegava le ragioni dell’adesione alla stima dell’ufficio; (2) violazione delle norme sul calcolo della plusvalenza, sostenendo che l’ufficio non potesse determinare induttivamente un maggior valore dell’avviamento facendo leva sui valori rilevati ai fini dell’imposta di registro, in assenza di specifico avviso di rettifica in quella sede; (3) ulteriore violazione delle stesse norme per avere imputato alla contribuente il 100% della plusvalenza del fabbricato nonostante la proprietà al 50%; (4) violazione delle regole di valutazione della prova, perché la CTR avrebbe omesso di considerare gli estratti OMI e avrebbe dato per dimostrato il maggior valore senza adeguato supporto probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era graficamente esistente e consentiva di comprendere l’iter decisionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la censura secondo cui, per le plusvalenze da cessione onerosa di azienda, il calcolo deve avvenire sulla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, compreso il valore fiscale dell’avviamento, senza poter trasporre automaticamente il valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro; l’ufficio deve fondare il maggior corrispettivo su ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha inoltre rilevato che l’attribuzione dell’intera plusvalenza del fabbricato alla sola contribuente, comproprietaria al 50%, non era correttamente giustificata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione rileva solo quando la motivazione sia del tutto assente, apparente, perplessa o incomprensibile, integrando nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’anomalia motivazionale, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, integra un error in procedendo e determina nullità della sentenza.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’accertamento induttivo del maggior corrispettivo.

  • artt. 56, 58 e 86 d.P.R. 917/1986

    La plusvalenza da cessione onerosa di azienda è data dalla differenza tra corrispettivo conseguito e costo non ammortizzato; l’avviamento concorre nella stessa logica di residuo valore fiscale.

  • art. 86 d.P.R. 917/1986

    In caso di cessione a titolo oneroso la plusvalenza è la differenza tra corrispettivo (o indennizzo) e costo non ammortizzato; per la cessione di azienda concorre anche il valore di avviamento.

  • art. 58 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come norma di rinvio al criterio di determinazione della plusvalenza nei casi dedotti.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    È norma di interpretazione autentica retroattiva: esclude che, per le cessioni di immobili e aziende, l’esistenza di un maggior corrispettivo sia presunta solo sulla base del valore definito o accertato ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    Rientra tra le norme di cui la Corte richiama la lettura autentica che impedisce la presunzione automatica del maggior corrispettivo basata sul valore di registro.

  • art. 85 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel quadro della norma interpretativa sull’impossibilità di usare automaticamente il valore di registro come base dell’accertamento reddituale.

  • artt. 5, 5-bis, 6 e 7 d.lgs. 446/1997

    Richiamati nel perimetro della norma di interpretazione autentica menzionata dalla Corte.

  • d.P.R. 131/1986

    Il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta di registro non può, da solo, fondare l’accertamento del maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • d.lgs. 347/1990

    Richiamato come fonte delle imposte ipotecaria e catastale rispetto alle quali opera la stessa regola interpretativa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione della prova e la mancata considerazione degli elementi documentali prodotti.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la sola concisione o la supposta insufficienza argomentativa.
  • Nella determinazione della plusvalenza da cessione onerosa di azienda, il criterio legale è la differenza tra corrispettivo conseguito e costo non ammortizzato dei beni ceduti, comprensivo del valore fiscale dell’avviamento residuo.
  • L’amministrazione finanziaria non può determinare induttivamente il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi limitandosi al valore dichiarato, accertato o definito per l’imposta di registro o per le imposte ipotecaria e catastale; sono necessari ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • In caso di comproprietà del bene aziendale, la plusvalenza non può essere automaticamente imputata per intero a uno solo dei comproprietari senza una specifica giustificazione coerente con la titolarità del bene e con il titolo del recupero fiscale.
  • L’erroneo ammortamento dell’intero valore di un bene di proprietà pro quota può giustificare, al più, un recupero a tassazione degli ammortamenti indebitamente dedotti, ma non costituisce da solo base sufficiente per determinare la plusvalenza da cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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