Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, già socio di una società poi fallita, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006 con cui gli veniva imputato, quale utile extracontabile, il maggior reddito accertato in capo alla società partecipata. La pretesa traeva origine da un accesso mirato svolto presso la società, in relazione a un’ipotesi di frode nel commercio all’ingrosso di materie plastiche; l’accertamento societario era divenuto definitivo per mancata impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell’avviso per mancata allegazione del PVC presupposto, carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza d’appello; 2) nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale, invocando l’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la giurisprudenza della CGUE; 3) nullità per asserita incompetenza funzionale della Direzione Regionale che aveva emesso l’atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’avviso, pur senza allegare materialmente il PVC, ne riproduceva i contenuti essenziali in modo sufficiente a consentire la difesa del contribuente; ha inoltre osservato che il ricorso non trascriveva né allegava l’avviso di accertamento, in violazione del principio di specificità. Ha escluso inoltre il contrasto con un diverso giudicato relativo a un altro socio e ha ritenuto insussistente il vizio motivazionale denunciato, poiché la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Gli ulteriori due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata non dava conto della loro trattazione nei giudizi di merito e il ricorrente non aveva assolto l’onere di autosufficienza; quanto all’incompetenza dell’ufficio, la Corte ha ribadito che tale vizio deve essere dedotto dalla parte con specifico motivo di impugnazione e non è rilevabile d’ufficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può essere assolto anche senza allegazione materiale dell’atto presupposto, se questo è riprodotto nelle sue parti essenziali e il contribuente è posto in condizione di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell’avviso per difetto di motivazione; la Corte ne esclude la violazione per le ragioni già esposte in tema di sufficienza della motivazione per relationem.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che il requisito motivazionale sia rispettato se l’atto contiene gli elementi essenziali della pretesa, anche senza allegazione del PVC.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza non accoglie la censura perché la questione è dichiarata inammissibile per novità e mancanza di trattazione nei gradi di merito.

  • art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    Richiamato per dedurre l’incompetenza dell’ufficio accertatore; la Corte afferma che il relativo vizio deve essere specificamente dedotto dalla parte e non è rilevabile d’ufficio.

  • art. 83, comma 5, d.l. 25 giugno 2008

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 27, comma 13, d.l. 185/2008 per la censura sulla competenza dell’ufficio; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso, relativi a violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, trascrivendo o allegando gli atti rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso esaminato tale vizio è escluso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la mancata allegazione materiale del PVC o dell’atto presupposto non determina nullità dell’avviso se quest’ultimo ne riproduce le parti essenziali e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • L’obbligo motivazionale degli atti impositivi va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede: non ogni irregolarità formale comporta invalidità, occorrendo una concreta lesione del diritto di difesa.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure basate su atti o questioni di fatto devono rispettare il principio di autosufficienza e specificità, con indicazione degli atti processuali e delle deduzioni svolte nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se implicano accertamenti di fatto e il ricorrente non dimostra di averle tempestivamente prospettate nei gradi precedenti.
  • La competenza funzionale dell’ufficio accertatore, come gli altri vizi dell’atto impositivo, deve essere dedotta dalla parte con specifico motivo di impugnazione e non è di regola rilevabile d’ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.