Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW con riferimento alla disponibilità di somme accreditate su un conto corrente e su un fondo d'investimento detenuti all'estero per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la sanzione non fosse dovuta perché la violazione era solo formale e non aveva arrecato danno all'erario, e perché sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa e buona fede del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 10 della L. 212/2000, sostenendo che: 1) l'omessa compilazione del quadro RW non è una mera irregolarità formale, poiché la norma è diretta al monitoraggio delle operazioni da e per l'estero e la mancata dichiarazione incide sull'attività di controllo dell'Amministrazione; 2) non ricorrono i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa, perché l'art. 4 del d.l. 167/1990 sarebbe sempre stato chiaro quanto a contenuto e destinatari dell'obbligo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondate entrambe le censure: da un lato, l'omessa dichiarazione degli investimenti e attività finanziarie estere non è una violazione meramente formale, perché la disciplina mira al monitoraggio di trasferimenti di valuta da e per l'estero quali manifestazioni di capacità contributiva; dall'altro, non sussisteva un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere la sanzione, poiché il testo normativo era chiaro e la CTR aveva valorizzato elementi generici, come la buona fede o un dibattito sulla congruità della sanzione, senza verificare i rigorosi presupposti dell'esimente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente limitatamente alla sanzione di euro 11.112,27; ha preso atto che per un'altra sanzione era cessata la materia del contendere. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Prevede l'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie estere; la sua funzione è il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero.
art. 5, comma 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Stabilisce la sanzione per l'omessa dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere nella formulazione temporalmente vigente.
art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 10 dello Statuto del contribuente quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa nelle sanzioni tributarie.
art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte lo richiama come fondamento dell'esonero da responsabilità sanzionatoria in presenza di incertezza normativa oggettiva.
art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato per distinguere l'incertezza normativa oggettiva dalla ignoranza incolpevole del diritto, pur producendo effetti analoghi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ammissibilità del motivo per violazione o falsa applicazione di legge invocato dall'Agenzia.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie per omessa compilazione del quadro RW, la violazione non può essere qualificata come meramente formale, poiché l'obbligo dichiarativo è funzionale al monitoraggio dei trasferimenti di valuta e degli investimenti esteri, attività rilevanti ai fini dell'accertamento della capacità contributiva.
- L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva richiede una reale e inevitabile impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile, da valutarsi in modo rigoroso e con riferimento al giudice, non al contribuente medio né alla sola soggettiva buona fede dell'obbligato.
- La buona fede del contribuente, il dibattito dottrinale o critico sulla disciplina e la percezione di incongruenza della sanzione non sono, da soli, idonei a integrare l'incertezza normativa oggettiva e quindi a escludere la responsabilità sanzionatoria.
- Quando la norma tributaria ha tenore lessicale chiaro e finalità monitorie esplicite, il giudice di merito non può escludere la sanzione richiamando genericamente la difficoltà interpretativa o l'assenza di danno erariale.
- Se la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
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