Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro il silenzio-rifiuto sul rimborso IRPEF. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la natura seriale della lite e per le oscillazioni giurisprudenziali, superate solo di recente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso IRPEF per euro 18.745, relativo all'imposta trattenuta su somme percepite dal contribuente dall'Enel come incentivo all'esodo. Il contribuente sosteneva che tali somme dovessero beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986, richiamato come ultrattivo dall'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, poiché il piano aziendale era anteriore al 4 luglio 2006 e sarebbe stato poi prorogato. La C.T.R. aveva ritenuto sufficiente la prova del piano aziendale, delle proroghe e della busta paga, ponendo a carico dell'Ufficio la prova contraria. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, dell'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva provato il presupposto decisivo dell'adesione individuale, con data certa anteriore al 4 luglio 2006, a un accordo o piano di esodo volontario; inoltre ha contestato che il mero piano aziendale e le proroghe bastassero a dimostrare il diritto all'agevolazione.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986
ha introdotto un'aliquota ridotta per i contributi di incentivo all'esodo; pur abrogato, continua ad applicarsi nei casi espressamente salvaguardati dall'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006.
art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
rende ultrattivo il regime agevolato solo in due ipotesi alternative e non concorrenti: somme corrisposte per rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure somme corrisposte per rapporti cessati dopo tale data ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
l'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale grava sul contribuente che chiede il rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale sull'incentivo all'esodo, previsto dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986 e salvaguardato dall'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, è applicabile solo se il contribuente prova che il rapporto è cessato entro il 3 luglio 2006 oppure, se cessato dopo, che l'erogazione discende da un atto o accordo avente data certa anteriore al 4 luglio 2006.
- Quando la cessazione del rapporto di lavoro è successiva al 4 luglio 2006, non basta dimostrare l'esistenza di un piano aziendale di esodo o di sue proroghe: è necessaria la prova della specifica adesione individuale del lavoratore e della sua data anteriore al 4 luglio 2006.
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che invochi un'agevolazione deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto al trattamento fiscale di favore; l'Ufficio non è tenuto a smentire un presupposto non adeguatamente dimostrato dal richiedente.
- Se la decisione di merito si fonda su un errato riparto dell'onere della prova e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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