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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, ritenute IRPEF e addizionali regionali indicate nel modello 730 ma non versate all'erario dal datore di lavoro del contribuente, qualificato come sostituto d'imposta e poi fallito. La C.T.P. aveva accolto l'opposizione del contribuente e la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che le ritenute fossero state effettivamente operate e che pretendere l'imposta anche dal lavoratore avrebbe determinato una doppia imposizione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza ritenuto pacifico che le ritenute fossero state operate e non versate, senza che il contribuente ne desse prova documentale; secondo, violazione degli artt. 64 d.P.R. 600/1973 e 35 d.P.R. 602/1973, per avere escluso la solidarietà passiva del sostituito e per avere ravvisato una preclusione derivante dal divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che i fatti possono dirsi pacifici non solo quando siano espressamente ammessi, ma anche quando la parte avversaria abbia impostato la difesa in modo incompatibile con il loro disconoscimento; nel caso concreto, inoltre, l'avviso di accertamento conteneva già l'espresso riferimento alle ritenute operate dal datore di lavoro e non versate. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando il sostituto omette di versare somme per le quali ha effettuato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, poiché la solidarietà prevista dall'art. 35 d.P.R. 602/1973 opera solo se le ritenute non siano state effettuate. Conseguentemente la decisione della C.T.R. è stata confermata e l'Agenzia è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non gravava sul contribuente per dimostrare fatti che risultavano già pacifici o comunque allegati dalla stessa Amministrazione nell'avviso di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione di legge.

  • art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nella sostituzione d'imposta il soggetto passivo d'imposta resta il sostituito, mentre l'obbligo di versamento della ritenuta è posto a carico del sostituto; la norma è stata letta in combinazione con l'art. 35 d.P.R. 602/1973.

  • art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973

    La responsabilità solidale del sostituito opera solo se le ritenute non siano state effettuate affatto, non anche quando siano state operate e solo omesse nel versamento.

  • art. 23 ss. d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati per indicare che l'obbligo di versamento della ritenuta è un'obbligazione autonoma posta a carico del sostituto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario un fatto può considerarsi pacifico non solo quando sia espressamente ammesso dalla controparte, ma anche quando non sia contestato e risulti incompatibile con la linea difensiva adottata.
  • L'onere probatorio non può essere preteso dalla parte quando il fatto costitutivo della pretesa o dell'eccezione risulti già allegato e specificato nell'atto impositivo posto a fondamento della domanda dell'Amministrazione.
  • In materia di sostituzione d'imposta, la solidarietà del sostituito nella fase della riscossione è configurabile soltanto se le ritenute non siano state operate; se le ritenute sono state effettuate ma non versate dal sostituto, il recupero non può essere esteso al sostituito in via solidale.
  • L'obbligo di versamento delle ritenute ha natura autonoma e grava sul sostituto, mentre il sostituito resta soggetto passivo dell'imposta, con disciplina da coordinarsi sistematicamente tra le norme sulla sostituzione e quelle sulla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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