Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica generale e di processo verbale di constatazione, con cui venivano recuperati a tassazione, ai fini IRES e IRAP per l'anno 2004, costi ritenuti indeducibili per euro 3.780.380,09. L'Ufficio contestava, da un lato, la mancanza dei requisiti mutualistici della società cooperativa e, quindi, la spettanza del regime fiscale agevolato invocato come Onlus/cooperativa sociale; dall'altro, la deducibilità di costi ritenuti relativi a operazioni antieconomiche, fittizie o non inerenti. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo la sentenza di primo grado affetta da motivazione apparente e osservando che l'Amministrazione non avrebbe acquisito documentazione essenziale come atto costitutivo, statuto e bilancio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sulla mutualità e sulle agevolazioni fiscali delle cooperative sociali e Onlus; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse trascurato gli elementi oggettivi emersi in verifica, tra cui l'asserita assenza di trasparenza e democraticità nella gestione, la compagine di società satelliti riconducibili al medesimo centro di interessi, la struttura priva di mezzi e dipendenti, e la possibile duplicazione di costi già sostenuti dalla cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, qualificandolo come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse solo apparente, perché meramente assertiva e non idonea a confrontarsi con le specifiche contestazioni erariali e con gli elementi di fatto indicati nell'avviso e nel PVC, risultando così priva di una ratio decidendi effettivamente percepibile.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se è priva di una motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente integra un vizio rilevabile in cassazione come nullità processuale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; l'assenza di una reale confutazione delle questioni dedotte integra vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente va ricondotto all'error in procedendo e non all'error in iudicando.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente aveva formalmente prospettato violazione di legge, ma la Corte ha riqualificato il motivo come denuncia di nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo, formulato come omesso esame di fatti decisivi, è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato dall'Agenzia quale norma in tema di requisiti mutualistici delle cooperative.
Richiamati dall'Agenzia per sostenere che le cooperative sociali devono perseguire in concreto finalità solidaristiche e mutualistiche, non solo presentare una qualificazione formale.
Richiamato dall'Agenzia in relazione al regime fiscale agevolato delle cooperative con effettivo scopo mutualistico.
È evocato nel richiamo alla giurisprudenza sulle anomalie motivazionali, come criterio interpretativo generale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo quando l'anomalia si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione apparente ricorre quando la sentenza enuncia formule astratte o premesse concettuali, ma non sviluppa un effettivo ragionamento decisorio idoneo a confrontarsi con le questioni controverse e con gli elementi di fatto decisivi dedotti dalle parti.
- Quando una decisione di merito omette di misurarsi con le contestazioni specifiche dell'Ufficio e con i dati fattuali indicati nell'atto impositivo e nel PVC, la sentenza è nulla per difetto di motivazione effettiva.
- In materia di agevolazioni fiscali connesse a enti mutualistici, la verifica non può arrestarsi alla qualificazione formale dell'ente, ma deve riguardare anche la concreta sussistenza dei requisiti sostanziali e del perseguimento effettivo dello scopo mutualistico.
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