Cassazione Civile, Ordinanza n. 40922/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente avverso le sanzioni. Ha compensato le spese dei due gradi di merito e ha condannato l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, emesso nei confronti di una società di persone, con cui l’Ufficio aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa per omessa presentazione della dichiarazione, mancata risposta al questionario e mancata produzione della contabilità; conseguentemente erano state irrogate sanzioni anche al socio. Il contribuente aveva sostenuto che l’omissione fosse dipesa dall’inadempimento del commercialista, nei cui confronti era stata anche presentata denuncia penale. La CTR aveva escluso le sanzioni; l’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, omesso esame del fatto che il contribuente non avesse provato di aver ricevuto la ricevuta telematica di invio della dichiarazione e, dall’altro, violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 1 della l. n. 423/1995 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente dovesse rispondere per mancata vigilanza sul professionista e che non fosse stata provata un’esclusiva responsabilità fraudolenta del terzo. La Corte ha inoltre esaminato d’ufficio la legittimazione e ha ritenuto corretta l’instaurazione del giudizio, poiché la società di persone, venuto meno il requisito della pluralità dei soci, si era sciolta e il patrimonio e i rapporti erano confluiti nell’impresa individuale dell’ex socio superstite, che aveva proseguito l’attività e impugnato l’atto.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del metodo induttivo di accertamento in presenza di omessa dichiarazione e mancata esibizione della documentazione contabile
art. 6, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per l’esclusione della responsabilità sanzionatoria in caso di fatto addebitabile a terzi, ma la Corte precisa che serve prova dell’esclusiva imputabilità al terzo
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
per escludere la responsabilità amministrativa tributaria il contribuente deve provare l’assenza assoluta di colpa, cioè l’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza
art. 1 l. 11 ottobre 1995, n. 423
menzionato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma ratio espressa nella decisione
richiamato in relazione al riparto dell’onere probatorio, gravando sul contribuente la prova dei fatti impeditivi della responsabilità sanzionatoria
richiamato per giustificare la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per affermare lo scioglimento della società di persone per venir meno della pluralità dei soci
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l’esimente per fatto del terzo non opera automaticamente: il contribuente deve provare l’assenza assoluta di colpa e dimostrare che l’inosservanza sia dipesa esclusivamente da un comportamento fraudolento altrui, non superabile con l’ordinaria diligenza.
- L’affidamento a un professionista degli adempimenti fiscali non esonera il contribuente da responsabilità se non sia dimostrata una concreta attività di vigilanza e controllo sull’incarico conferito, ad esempio attraverso la verifica della trasmissione telematica delle dichiarazioni o della regolarità dei versamenti.
- La mera presentazione di una denuncia penale nei confronti del consulente non basta, da sola, a provare l’esclusiva responsabilità del terzo e quindi a escludere le sanzioni.
- Nel giudizio relativo a rapporti facenti capo a una società di persone sciolta per venir meno della pluralità dei soci, la prosecuzione dell’attività da parte dell’unico socio configura successione nei rapporti e consente la corretta instaurazione del contraddittorio con il soggetto subentrante.
- Quando la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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