Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dalla notifica a una socia di due cartelle di pagamento per mancato versamento dell'ILOR relativa agli anni d'imposta 1978-1979, dovuta in origine da una cooperativa poi qualificata in giudicato come società di fatto e ormai estinta/cancellata. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento delle cartelle, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittima la riscossione nei suoi confronti come socia illimitatamente responsabile. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 546/1992, sostenendo la nullità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i soci e mancata riunione dei giudizi relativi alle cartelle; (2) violazione dell'art. 1306 c.c., contestando l'estensione nei suoi confronti del giudicato formatosi contro la società sull'avviso di accertamento e lamentando di non aver potuto partecipare al relativo contenzioso; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata motivazione sulla qualificazione giuridica della cooperativa e sulla responsabilità dei soci.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Esclude innanzitutto che nel processo tributario avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella notificata a un socio illimitatamente responsabile di società estinta sussista litisconsorzio necessario tra soci e società, e afferma che l'omessa riunione dei giudizi non determina nullità perché la riunione ha natura ordinatoria e resta rimessa alla discrezionalità del giudice. Quanto al secondo motivo, ribadisce che è legittima la notifica della cartella al socio anche se l'avviso di accertamento non gli sia stato notificato, potendo egli impugnare la cartella e far valere anche i vizi degli atti presupposti eventualmente non notificati; nel caso concreto, però, la ricorrente non ha dedotto specifici vizi propri dell'avviso, limitandosi a contestare l'opponibilità del giudicato sulla qualificazione della società. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché non inquadra un omesso esame di un fatto storico decisivo nei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma ripropone questioni di diritto già decise. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle parti vittoriose; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte esclude che, nella specie, ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla riunione dei ricorsi; la Corte ribadisce che l'omessa riunione non è sanzionata processualmente, essendo il provvedimento di riunione ordinatorio.
art. 1306 c.c.
La ricorrente lo invoca per contestare l'efficacia del giudicato nei suoi confronti; la Corte respinge la censura, ritenendo legittima la pretesa verso il socio e irrilevante, in questa sede, la dedotta inopponibilità del giudicato sulla qualificazione della società.
art. 2312 c.c.
Richiamato dalla CTR come base della legittimità dell'azione dell'Ufficio verso il socio dopo la cancellazione della società.
art. 273 c.p.c.
Citato per affermare che l'omessa riunione dei procedimenti ha natura ordinatoria e non comporta nullità del giudizio.
art. 274 c.p.c.
Richiamato per ribadire la discrezionalità del giudice nella riunione delle cause connesse e la non sindacabilità del relativo provvedimento in cassazione.
art. 360 c.p.c.
La Corte qualifica i motivi come error in procedendo, error in iudicando e vizio ex n. 5, chiarendo l'inquadramento corretto delle doglianze.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Utilizzato per affermare che il contribuente può impugnare la cartella e gli atti presupposti non notificati, facendo valere anche i relativi vizi propri.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla motivazione o la riproposizione di questioni giuridiche.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per indicare l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso e del dato da cui esso risulti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 366 c.p.c. per delineare gli oneri di specificazione nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità del giudicato; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa riunione di giudizi connessi non determina nullità del procedimento né della sentenza, poiché la riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. ha natura ordinatoria e rientra nella discrezionalità del giudice.
- Quando la cartella di pagamento è notificata al socio illimitatamente responsabile di una società estinta, non sussiste necessariamente un litisconsorzio tra tutti i soci e la società nel giudizio di impugnazione della cartella.
- La notifica della cartella al socio è legittima anche se a questi non sia stato notificato l'avviso di accertamento presupposto, perché il socio può comunque impugnare la cartella e far valere i vizi degli atti presupposti eventualmente non conosciuti.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico discusso e decisivo; non basta riproporre questioni di diritto o contestare la sufficienza della motivazione.
- La contestazione dell'opponibilità di un giudicato sulla qualificazione della società non è sufficiente, da sola, a paralizzare la riscossione verso il socio, se il contribuente non allega specifici vizi propri dell'atto impugnato o dell'atto presupposto.
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