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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06193/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un verbale di accertamento con cui l'INPS aveva contestato a un soggetto operante in ambito agricolo infrazioni connesse alla conduzione dell'azienda e all'impiego di manodopera. L'opposizione proposta in primo grado era stata accolta, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 276 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di prescrizione quinquennale, sulla tardività dell'appello INPS e sull'inammissibilità del gravame per asserita tardiva notifica rispetto al termine breve; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. per errata valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori e in primo grado; 3) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. e dell'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 375/1993 per aver ritenuto omessa la trasmissione all'INPS delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati; 4) violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, l. n. 133/2008 per aver ritenuto omesse le registrazioni nel Libro unico del lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non rispettati i requisiti di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né indicato adeguatamente gli atti processuali rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo; ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che il termine di dieci giorni di cui all'art. 435 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto non è perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, li ha dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la mancata attività difensiva sostanziale dell'INPS; è stato infine dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta per omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 276 c.p.c. nel primo motivo; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione e trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, nonché la loro localizzazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 435 c.p.c.

    Il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio; la sua violazione non determina decadenza dall'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di riesame del merito, quindi inammissibile.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento probatorio.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere l'assenza di rinuncia a determinate eccezioni e censure, ma la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze per inammissibilità.

  • art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato per contestare l'affermazione di omessa trasmissione delle denunce trimestrali; la censura è stata giudicata inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'accertamento fattuale.

  • art. 39, commi 1, 2 e 7, l. n. 133/2008

    Richiamato in relazione al Libro unico del lavoro; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché implicava una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per il rito camerale e il termine assegnato per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo, l'esame diretto degli atti è subordinato al rispetto dell'onere di specificità e autosufficienza: occorre trascrivere, almeno per le parti rilevanti, gli atti e documenti posti a fondamento della censura e indicarne la precisa collocazione nel fascicolo.
  • La doglianza che denunci omessa pronuncia o vizi processuali non può prescindere da una completa e puntuale allegazione dei fatti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435 c.p.c. per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non comporta, di per sé, decadenza dall'impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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