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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33791/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'autorità amministrativa aveva irrogato a un vettore aereo tre ordinanze-ingiunzione per violazioni connesse al regolamento europeo sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo del volo. Il vettore aveva proposto opposizione, ma il tribunale l'aveva dichiarata tardiva perché la notifica delle ordinanze risultava avvenuta in data anteriore a quella dedotta dalla società. In appello, il vettore aveva sostenuto che la notifica fosse inesistente o nulla per difetto di prova della effettiva ricezione, e comunque perché la documentazione prodotta dall'autorità non sarebbe stata idonea a dimostrare la data di perfezionamento. In cassazione sono stati proposti tre motivi: primo, erronea applicazione delle norme su notifiche all'estero e sulla disciplina europea, per avere ritenuto applicabile il regolamento UE sulle notificazioni pur trattandosi di atti amministrativi sanzionatori; secondo, violazione della disciplina tecnica che avrebbe imposto la notifica via PEC alle imprese; terzo, violazione delle regole sulla prova documentale e sul riparto dell'onere probatorio, per avere ritenuto generico il disconoscimento del documento attestante la consegna del plico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza di merito, ritenendo non applicabile al caso il regolamento UE sulle notificazioni, perché la controversia riguardava una sanzione amministrativa e quindi una materia esclusa dal suo ambito. Tuttavia ha confermato la regolarità della notifica sulla base dell'art. 142 c.p.c. e della disciplina consolare, richiamata dall'art. 14, comma 4, l. 689/1981: la notificazione all'estero di un atto amministrativo poteva avvenire secondo la legge dello Stato di destinazione e, nel caso concreto, il sistema postale irlandese e la certificazione consolare davano prova della consegna. Ha inoltre escluso che vi fosse un obbligo, e non una mera facoltà, di notifica via PEC verso l'impresa destinataria. Infine ha ritenuto corretta la valutazione di genericità del disconoscimento della documentazione informatica prodotta, sicché l'opposizione era tardiva e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 69/2006

    base normativa delle ordinanze-ingiunzione irrogate dall'autorità amministrativa per la violazione contestata

  • art. 6 Regolamento CE 261/2004

    norma sostanziale violata secondo l'autorità amministrativa, relativa ai ritardi del volo e alla compensazione dei passeggeri

  • art. 14, comma 4, l. 689/1981

    rinvia alle norme del codice di procedura civile per le notificazioni a soggetti residenti all'estero

  • art. 142 c.p.c.

    regola la notifica al destinatario estero e ha carattere residuale; richiede prima l'uso di convenzioni internazionali o della legge consolare

  • Regolamento CE 1393/2007

    non applicabile agli atti amministrativi/sanzionatori perché esclude la materia amministrativa; per le notifiche a mezzo posta può ammettere mezzi equivalenti di prova quando applicabile

  • Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

    applicabile solo in materia civile e commerciale; esclusa per la notifica di atti amministrativi sanzionatori

  • Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977

    richiamata come possibile base per la notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, ma non applicabile all'Irlanda perché Stato non firmatario

  • D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

    disciplina dell'ordinamento e delle funzioni consolari, richiamata come legge consolare applicabile in mancanza di convenzioni

  • D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200

    richiamato dalla Corte come riferimento superato dalle disposizioni del d.lgs. 71/2011

  • art. 16 Regolamento CE 261/2004

    attribuisce all'autorità il potere di adottare misure coercitive/sanzionatorie per l'attuazione dei diritti dei passeggeri

  • art. 5-bis d.lgs. 82/2005

    consente/discipina l'uso della PEC per le comunicazioni e notificazioni della pubblica amministrazione verso imprese, ma non introduce un obbligo esclusivo di tale mezzo

  • art. 3 DPCM 22 luglio 2011

    richiamato per la disciplina delle comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e imprese

  • art. 2712 c.c.

    le riproduzioni informatiche fanno piena prova se non specificamente disconosciute; il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova della data di notifica

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di opposizione alle sanzioni

  • art. 22 l. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente nel quadro del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione

  • art. 384 c.p.c.

    consente la correzione della motivazione quando la decisione sia comunque corretta nel dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato in relazione al rispetto degli obblighi eurounitari e convenzionali

Massime di principio

  • La notificazione all'estero di un atto amministrativo sanzionatorio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle notifiche civili e commerciali, perché la materia amministrativa è espressamente esclusa.
  • In materia di notifiche estere, l'art. 142 c.p.c. opera in via residuale: prima occorre verificare l'esistenza e l'utilizzabilità di convenzioni internazionali o della legge consolare; solo se tali canali non sono praticabili si ricorre al meccanismo sostitutivo.
  • Quando la legge consolare consente la notifica secondo la legge dello Stato di destinazione, la prova del perfezionamento va valutata secondo quel sistema; può essere sufficiente una certificazione consolare accompagnata da un riscontro del servizio postale estero idoneo a dimostrare la consegna.
  • Per le imprese destinatarie di atti amministrativi, la notifica via PEC può costituire una modalità ammissibile, ma non è necessariamente l'unica via né comporta un obbligo esclusivo per l'amministrazione, se la disciplina speciale ammette altri mezzi.
  • Il disconoscimento di riproduzioni informatiche o documenti digitali deve essere specifico, chiaro e circostanziato; un contestazione meramente assertiva non è sufficiente a privare il documento della sua efficacia probatoria.
  • Se la notifica risulta regolarmente eseguita e provata secondo la disciplina applicabile, l'opposizione proposta oltre il termine è tardiva e va dichiarata inammissibile o respinta a seconda del percorso processuale adottato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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