Cassazione Civile, Ordinanza n. 33791/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'autorità amministrativa aveva irrogato a un vettore aereo tre ordinanze-ingiunzione per violazioni connesse al regolamento europeo sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo del volo. Il vettore aveva proposto opposizione, ma il tribunale l'aveva dichiarata tardiva perché la notifica delle ordinanze risultava avvenuta in data anteriore a quella dedotta dalla società. In appello, il vettore aveva sostenuto che la notifica fosse inesistente o nulla per difetto di prova della effettiva ricezione, e comunque perché la documentazione prodotta dall'autorità non sarebbe stata idonea a dimostrare la data di perfezionamento. In cassazione sono stati proposti tre motivi: primo, erronea applicazione delle norme su notifiche all'estero e sulla disciplina europea, per avere ritenuto applicabile il regolamento UE sulle notificazioni pur trattandosi di atti amministrativi sanzionatori; secondo, violazione della disciplina tecnica che avrebbe imposto la notifica via PEC alle imprese; terzo, violazione delle regole sulla prova documentale e sul riparto dell'onere probatorio, per avere ritenuto generico il disconoscimento del documento attestante la consegna del plico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza di merito, ritenendo non applicabile al caso il regolamento UE sulle notificazioni, perché la controversia riguardava una sanzione amministrativa e quindi una materia esclusa dal suo ambito. Tuttavia ha confermato la regolarità della notifica sulla base dell'art. 142 c.p.c. e della disciplina consolare, richiamata dall'art. 14, comma 4, l. 689/1981: la notificazione all'estero di un atto amministrativo poteva avvenire secondo la legge dello Stato di destinazione e, nel caso concreto, il sistema postale irlandese e la certificazione consolare davano prova della consegna. Ha inoltre escluso che vi fosse un obbligo, e non una mera facoltà, di notifica via PEC verso l'impresa destinataria. Infine ha ritenuto corretta la valutazione di genericità del disconoscimento della documentazione informatica prodotta, sicché l'opposizione era tardiva e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
base normativa delle ordinanze-ingiunzione irrogate dall'autorità amministrativa per la violazione contestata
art. 6 Regolamento CE 261/2004
norma sostanziale violata secondo l'autorità amministrativa, relativa ai ritardi del volo e alla compensazione dei passeggeri
rinvia alle norme del codice di procedura civile per le notificazioni a soggetti residenti all'estero
regola la notifica al destinatario estero e ha carattere residuale; richiede prima l'uso di convenzioni internazionali o della legge consolare
Regolamento CE 1393/2007
non applicabile agli atti amministrativi/sanzionatori perché esclude la materia amministrativa; per le notifiche a mezzo posta può ammettere mezzi equivalenti di prova quando applicabile
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
applicabile solo in materia civile e commerciale; esclusa per la notifica di atti amministrativi sanzionatori
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
richiamata come possibile base per la notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, ma non applicabile all'Irlanda perché Stato non firmatario
D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
disciplina dell'ordinamento e delle funzioni consolari, richiamata come legge consolare applicabile in mancanza di convenzioni
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
richiamato dalla Corte come riferimento superato dalle disposizioni del d.lgs. 71/2011
art. 16 Regolamento CE 261/2004
attribuisce all'autorità il potere di adottare misure coercitive/sanzionatorie per l'attuazione dei diritti dei passeggeri
consente/discipina l'uso della PEC per le comunicazioni e notificazioni della pubblica amministrazione verso imprese, ma non introduce un obbligo esclusivo di tale mezzo
art. 3 DPCM 22 luglio 2011
richiamato per la disciplina delle comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e imprese
le riproduzioni informatiche fanno piena prova se non specificamente disconosciute; il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato
invocato sul riparto dell'onere della prova della data di notifica
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di opposizione alle sanzioni
richiamato dalla ricorrente nel quadro del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione
consente la correzione della motivazione quando la decisione sia comunque corretta nel dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto
art. 117, comma 1, Cost.
invocato in relazione al rispetto degli obblighi eurounitari e convenzionali
Massime di principio
- La notificazione all'estero di un atto amministrativo sanzionatorio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE sulle notifiche civili e commerciali, perché la materia amministrativa è espressamente esclusa.
- In materia di notifiche estere, l'art. 142 c.p.c. opera in via residuale: prima occorre verificare l'esistenza e l'utilizzabilità di convenzioni internazionali o della legge consolare; solo se tali canali non sono praticabili si ricorre al meccanismo sostitutivo.
- Quando la legge consolare consente la notifica secondo la legge dello Stato di destinazione, la prova del perfezionamento va valutata secondo quel sistema; può essere sufficiente una certificazione consolare accompagnata da un riscontro del servizio postale estero idoneo a dimostrare la consegna.
- Per le imprese destinatarie di atti amministrativi, la notifica via PEC può costituire una modalità ammissibile, ma non è necessariamente l'unica via né comporta un obbligo esclusivo per l'amministrazione, se la disciplina speciale ammette altri mezzi.
- Il disconoscimento di riproduzioni informatiche o documenti digitali deve essere specifico, chiaro e circostanziato; un contestazione meramente assertiva non è sufficiente a privare il documento della sua efficacia probatoria.
- Se la notifica risulta regolarmente eseguita e provata secondo la disciplina applicabile, l'opposizione proposta oltre il termine è tardiva e va dichiarata inammissibile o respinta a seconda del percorso processuale adottato dal giudice di merito.
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