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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26523/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal parziale diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2005, motivato dall'omessa produzione della documentazione ritenuta necessaria a provare l'integrale esistenza del credito. La contribuente aveva impugnato il diniego, sostenendo che il credito derivava da un'eccedenza IVA formatasi in una dichiarazione risalente al 1997 e poi riportata a nuovo fino alla domanda di rimborso presentata nel 2006. In cassazione la società deduceva, con i primi due motivi, violazione delle norme sull'IVA e dello Statuto del contribuente, nonché degli artt. 3, 53 e 97 Cost., assumendo che l'Amministrazione non potesse contestare l'esistenza del credito oltre i termini di decadenza previsti per l'accertamento e che vi fosse irragionevole disparità rispetto al credito chiesto in compensazione. Con il terzo motivo lamentava omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non avesse considerato la risalenza del credito e la conseguente maturazione della decadenza.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti complessivamente infondati. Ha applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA l'Amministrazione può contestare il credito esposto dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento o la rettifica, senza necessità di aver adottato un precedente provvedimento. Ha quindi escluso che la CTR avesse reso una motivazione apparente, avendo invece fatto corretta applicazione di tale principio. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale e ha giudicato superflua la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per giusti motivi e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'IVA, senza diversa autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo legge nel sistema che consente il controllo dell'esistenza del credito IVA anche oltre i termini di decadenza per l'accertamento

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo collega al potere di controllo dell'Amministrazione sui crediti IVA

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente; la Corte distingue tra decadenza dall'accertamento e contestazione del diritto al rimborso, ritenendo quest'ultima non preclusa dal decorso del termine

  • art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione dello Statuto del contribuente

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente; non impedisce la contestazione del credito IVA oltre i termini di accertamento

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude la denunciata disparità di trattamento tra credito portato a rimborso e credito riportato a nuovo o compensato

  • art. 53 Cost.

    la Corte afferma che il sistema è coerente con la capacità contributiva e non attribuisce alla dichiarazione valore costitutivo del diritto al rimborso

  • art. 97 Cost.

    la contestazione del credito inesistente è coerente con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul vizio motivazionale; non è ravvisata omissione decisoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie la censura sul materiale probatorio

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo; non comporta l'accoglimento della doglianza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova del credito; resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare i presupposti del rimborso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione evocata per denunciare violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione evocata per vizio motivazionale, ma la Corte esclude l'omissione o apparenza della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rimborso del credito IVA, il credito non diventa intangibile solo perché esposto in dichiarazione e non più assoggettabile ai termini ordinari di accertamento: l'Amministrazione può comunque contestarne l'esistenza quando il credito non derivi dalla mera sottostima dell'imposta dovuta.
  • La decadenza dai poteri di accertamento e rettifica impedisce all'Amministrazione di pretendere un'imposta maggiore di quella dichiarata, ma non le impedisce di verificare la sussistenza del presupposto del rimborso di un'eccedenza detraibile.
  • Il contribuente che chiede il rimborso di un credito IVA sopportato per anni mediante riporto a nuovo deve provare i fatti costitutivi del credito e conserva l'onere di conservare la documentazione giustificativa necessaria, coerentemente con la scelta di differire la domanda di rimborso.
  • Non sussiste violazione del principio di uguaglianza né del principio di neutralità IVA nel consentire al fisco di contestare il credito chiesto a rimborso anche oltre il termine di accertamento, poiché ciò serve a evitare il riconoscimento di crediti inesistenti.
  • L'inerzia dell'Amministrazione non equivale a riconoscimento tacito del credito, ma può rilevare come rifiuto tacito impugnabile, che apre comunque al sindacato giudiziale sulla spettanza del rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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