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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23380/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Siracusa che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria iscritta su 24 cartelle di pagamento. La ricorrente deduceva, tra l'altro: tardività del ricorso introduttivo per ricezione precedente della comunicazione di iscrizione ipotecaria; difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto a contestazioni attinenti a cartelle iscritte da enti previdenziali; efficacia probatoria delle copie delle relatore di notifica ed estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione; omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi quarto, primo, secondo e terzo (assorbendo il quinto). Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR di Siracusa in diversa composizione per nuovo esame. In particolare la Cassazione ha disposto che la CTR verifichi la validità della comunicazione di iscrizione (per valutare la tardività del ricorso), accerti quali cartelle siano già state giudicate dalla precedente sentenza n. 346/16/13 e, per le restanti, valuti la regolarità delle notifiche anche alla luce della giurisprudenza su efficacia probatoria delle copie e delle attestazioni rese dall'agente della riscossione; per le cartelle relative a crediti tributari deciderà nel merito, mentre per gli altri crediti rimetterà la decisione al giudice munito di giurisdizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria a seguito di attività di riscossione; la Corte ha ritenuto rilevante la comunicazione di avvenuta iscrizione ai fini della decorrenza del termine per impugnare

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1

    Fissa il termine per proporre ricorso davanti alla CTP; la Corte ha osservato che la ricezione della comunicazione di iscrizione può far decorrere il termine e quindi determinare l'inammissibilità per tardività del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (nn. 1, 3, 4, 5)

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati (vizi di motivazione, violazione di norme processuali, omesso esame di fatti decisivi)

  • d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato in relazione alla rilevanza delle attestazioni e delle conformità documentali prodotte da pubbliche amministrazioni o da soggetti che svolgono funzioni pubbliche

  • d.lgs. n. 82/2005, art. 43

    Rilevato riguardo alla formazione, conservazione e attestazione della conformità dei documenti informatici; la Corte ha richiamato la possibilità che l'agente della riscossione attesti la conformità delle copie con le riproduzioni informatiche in suo possesso

  • codice civile, art. 2719

    Norma sul disconoscimento di scritture private e sulle conseguenze probatorie; la Corte indica che il giudice deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili

  • codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.

    Principio del giudice che decide tutte le questioni proposte dalle parti e che deve motivare sulle censure rilevanti; invocato rispetto a omissioni di motivazione

  • disposizioni attuative c.p.c., artt. 118 co.1 e 132 co.2 n.4

    Richiamate rispetto alle regole sulla decisione in tema di prova e motivazione in appello

  • codice di procedura civile, art. 378 (c.p.c.)

    Richiamato in ordine alla memoria difensiva depositata dal ricorrente in Cassazione

Massime di principio

  • La ricezione della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria fa decorrere il termine per impugnare davanti alla Commissione Tributaria; se provata la ricezione il ricorso può essere dichiarato inammissibile per tardività
  • Se una questione relativa alla regolarità delle notifiche poggia su cartelle già decise in altra sentenza passata in giudicato o suscettibile di formare giudicato, il giudice deve tenere conto del giudicato esterno e non riesaminare le stesse notifiche
  • La produzione in giudizio di copie delle relatore di notifica ed estratti di ruolo rilasciate dall'agente della riscossione non perde automaticamente efficacia probatoria se non vi è una formale certificazione di conformità: il giudice deve valutare le difformità contestate con riferimento agli elementi istruttori disponibili e può riconoscere rilievo anche alle attestazioni dell'agente circa la conformità alle riproduzioni informatiche
  • Quando in appello il giudice aderisce per relationem alle ragioni del primo giudice deve comunque motivare il controllo critico delle censure dell'appellante; la mancata valutazione critica è vizio che giustifica la cassazione e il rinvio
  • In presenza di pluralità di cartelle poste a base di un'iscrizione ipotecaria, il giudice deve distinguere tra quelle relative a crediti tributari (che possono restare nella giurisdizione tributaria) e quelle relative a crediti di natura non tributaria, rimettendo queste ultime al giudice competente

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