Cassazione Civile, Sentenza n. 23336/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva negato la sua azione di rivendica sul fondo. Sosteneva, con sette motivi, in sostanza: omesso esame di sentenze e atti prodotti (tra cui ordinanza ex art. 702 bis e sentenza di rigetto della domanda di usucapione proposta separatamente dai resistenti), falsa applicazione di norme sulla prova e sull'usucapione (art. 948 c.c.), mancata considerazione del decreto di trasferimento esecutivo a suo favore (art. 586 c.p.c.) e della relativa efficacia nei confronti dei terzi occupanti, omissione di pronuncia sulle domande accessorie (accertamento negativo, rilascio, cessazione delle molestie) e rigetto infondato della domanda di risarcimento danni (artt. 2041 e 2043 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati: 1) molte doglianze erano impropriamente inquadrate sotto l'art. 360 n. 5 c.p.c. e attengono piuttosto a violazione di legge o error in procedendo; 2) il ricorrente non ha dimostrato quando e con quale atto avesse prodotto nelle fasi di merito le sentenze richiamate; alcune pronunce citate erano depositate dopo la deliberazione della sentenza impugnata o non erano passate in giudicato; 3) la giurisprudenza sul possibile alleggerimento dell'onere della prova in rivendica è contrastante e, comunque, non applicabile perché i convenuti asserivano un possesso iniziato prima dell'acquisto del Gosmino; 4) il decreto di trasferimento esecutivo (art. 586 c.p.c.) può avere efficacia esecutiva ma non scioglie la controversia petitoria in un giudizio di rivendica; 5) le domande di risarcimento e le domande accessorie non risultavano decisamente omesse in modo rimediabile né adeguatamente motivate in cassazione. Condanna del ricorrente alle spese di cassazione e liquidazione degli onorari, con segnalazione degli eventuali raddoppi del contributo unificato ove dovuti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Norme sul motivo di ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato la corretta ricaduta delle doglianze (omessa pronuncia qualificabile ai sensi del n.4; omesso esame di fatti decisivi o violazione di legge da inquadrare correttamente) e ha rilevato che il ricorrente ha spesso inquadrato impropriamente i profili come art.360 n.5.
art. 948 c.c.
Regola sull'onere della prova in azione di rivendicazione: la Corte ha detto che l'attenuazione dell'onere probatorio invocata dal ricorrente è applicabile solo se il convenuto riconosce che il suo possesso iniziò dopo il titolo dell'attore; non opera quando il presunto possessore dichiari un possesso iniziato anteriormente all'acquisto dell'attore.
art. 586 c.p.c.
Decreto di trasferimento nell'espropriazione immobiliare: la Corte ha chiarito che l'efficacia esecutiva del decreto trasferimento produce l'immissione nell'uso ma non decide la vertenza petitoria in un giudizio di rivendica; la qualificazione della domanda come rivendica esclude che la sentenza di merito debba risolvere la questione come opposizione all'esecuzione.
art. 702 bis c.p.c.
Norma sul procedimento sommario relativo alla tutela possessoria e affini: richiamata perché i resistenti avevano promosso separato giudizio ex art.702 bis per usucapione; la Corte sottolinea la rilevanza temporale e la prova della produzione di quelle pronunce.
artt. 2043 e 2041 c.c.
Norme sulla responsabilità per fatto illecito e conseguenze patrimoniali: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia spiegato come la corte territoriale avrebbe violato tali norme nel rigettare la domanda di risarcimento, dato che il diritto di proprietà non era stato dimostrato.
art. 1159 bis c.c.
Richiamato nella massima di dottrina giurisprudenziale citata: concerne casi particolari di usucapione. La Corte ha osservato che la pronuncia citata (sulla attenuazione dell'onere probatorio) riguarda fattispecie diverse e non applicabili al caso concreto.
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo da versare a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In una azione di rivendica il ricorrente deve provare il proprio titolo fino alla origine: l'eccezione di usucapione del convenuto non attenua automaticamente l'onere probatorio dell'attore, salvo che il convenuto ammetta che il suo possesso sia iniziato dopo il titolo dell'attore.
- I decreti di trasferimento esecutivi (art.586 c.p.c.) costituiscono titolo esecutivo per l'immissione nel possesso, ma la loro efficacia esecutiva non decide automaticamente la vertenza petitoria in un giudizio di rivendica; la qualificazione della domanda incide sul rilievo da attribuire al decreto.
- Le sentenze o ordinanze pronunciate in separati giudizi possono influire sul processo ma devono essere prodotte tempestivamente nei vari gradi e risultare passate in giudicato o altrimenti utilizzabili: la mancata indicazione di quando e come sono state prodotte può rendere inammissibile il gravame in cassazione.
- Quando si invoca l'omesso esame di atti o pronunce bisogna inquadrare correttamente il vizio (violazione di legge, error in procedendo, omessa pronuncia) e scegliere il corretto numero di cui all'art.360 c.p.c.; errori di inquadramento possono determinare l'inammissibilità del motivo.
- Le questioni di merito (valutazione della prova, apprezzamento del contenuto probatorio di pronunce non passate in giudicato) non sono sindacabili in sede di legittimità se non assume profili di violazione di norme di diritto.
- Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da occupazione è necessario che il titolo di proprietà sia stato dimostrato: la mancata prova del diritto principale rende infondate le domande risarcitorie.
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