Cassazione Civile, Sentenza n. 23378/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha ritenuto invalide le notifiche delle cartelle presupposte effettuate secondo la disciplina ritenuta incostituzionale, con conseguente illegittimità anche delle successive intimazioni di pagamento. Le spese di lite di ogni grado sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava intimazioni di pagamento derivanti da cartelle presupposte che sosteneva non essere mai state notificate correttamente. Si era trasferita alle Isole Mauritius nel 1992 ed era iscritta all'AIRE; gli atti erano stati notificati presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia con le procedure previste dagli artt. 58 e 60 del DPR n. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione alla luce della sentenza di incostituzionalità n. 366/2007 che ha rilevato l'illegittimità delle norme che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. alle notifiche rivolte a cittadini iscritti all'AIRE, e ha valutato la retroattività di tale pronuncia rispetto a notifiche anteriormente eseguite.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. n. 600/1973
Regolava il domicilio fiscale in relazione all'ultima residenza in Italia. La Corte ha richiamato la norma nel contesto della disciplina previgente ma ha rilevato che l'applicazione combinata con art. 60 aveva determinato disparita di trattamento per gli iscritti all'AIRE.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina specifica delle notificazioni ai contribuenti non residenti. La Corte ha ricordato che le lettere c), e) ed f) del comma 1 sono state oggetto della declaratoria di incostituzionalita dalla Consulta in quanto escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per gli iscritti all'AIRE.
art. 142 c.p.c.
Regola la notificazione all'estero secondo le norme del codice di procedura civile. La Corte ha richiamato la necessità di applicare tale procedura per garantire effettiva conoscenza dell'atto ai contribuenti iscritti all'AIRE, come stabilito dalla Consulta.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nella parte relativa alla non applicabilità dell'art. 142 c.p.c. in precedenza prevista dalla disciplina poi censurata. La sentenza ha segnato l'invalidita della combinazione normativa che esentava l'amministrazione dall'obbligo di notificare secondo l'art. 142 c.p.c.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Regola l'impugnazione degli atti nel processo tributario. La Corte ha ribadito che la norma non impone l'obbligo di impugnare cumulativamente l'atto successivo e l'atto presupposto e che il contribuente ha la facolta di contestare l'atto successivo per ottenere pronuncia anche sull'atto presupposto.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle deduzioni. La Corte ha invece ritenuto che la questione centrale fosse di diritto relativo alla validita della notificazione e ha deciso nel merito senza ulteriori accertamenti.
legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), art. 6
Richiamata per il principio secondo cui l'amministrazione deve garantire l'effettiva conoscenza degli atti al contribuente. La Corte l'ha utilizzata per motivare l'esigenza di tutela della conoscenza effettiva degli atti tributari.
sentenza Corte Costituzionale n. 366/2007
Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale delle disposizioni che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per i cittadini iscritti all'AIRE, ritenendo che tali disposizioni ledessero i principi di uguaglianza e il diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la retroattivita di tale pronuncia rispetto a notifiche antecedenti e ne ha fatto applicazione per annullare le notifiche impugnate.
d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. l. 22 maggio 2010, n. 73), art. 2 comma 1
Ha introdotto commi 4 e 5 all'art. 60 del DPR 600/1973 prevedendo, in alternativa all'art. 142 c.p.c., la possibilita di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dall'AIRE, con condizioni e termini specifici. La Corte ha richiamato queste modifiche normative nel quadro evolutivo della disciplina delle notifiche all'estero.
d.l. n. 193/2016, art. 7 quater (modifica art. 60 d.P.R. 600/1973)
Ulteriore modifica che ha disciplinato la notifica ai non residenti tramite raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE e le modalita in caso di esito negativo. Le modifiche successive non escludono pero la valutazione della retroattivita della pronuncia di incostituzionalita rispetto a notifiche anteriori.
legge n. 470/1988, artt. 1, 2, 3 e 7
Richiamata nella censura relativa alla presunta scelta del contribuente di non rendersi reperibile; la Corte ha ritenuto infondata tale interpretazione alla luce dell'obbligo dell'amministrazione di garantire la effettiva conoscenza degli atti.
Massime di principio
- Se un contribuente italiano e iscritto all'AIRE, le notifiche di atti tributari devono garantire l'effettiva conoscenza e non possono essere trattate peggio rispetto ai residenti in Italia; l'art. 142 c.p.c. costituisce parametro di tutela.
- Una sentenza di incostituzionalita che riguarda norme processuali rilevanti per la notificazione ha efficacia retroattiva rispetto alla validita di notifiche precedenti quando il rapporto processuale non si sia considerato esaurito; pertanto atti notificati secondo la disciplina poi censurata possono essere dichiarati invalidi.
- L'invalidita della notifica dell'atto prodromico (cartella) si riflette sull'atto successivo (intimazione) quando la correttezza della procedura di riscossione richiede una sequenza e una progressione di atti destinata ad assicurare la conoscenza della pretesa e il diritto di difesa.
- Il contribuente non e obbligato ad impugnare cumulativamente l'atto successivo e l'atto presupposto; l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 offre la facolta di impugnare l'atto successivo con estensione degli effetti sulla pretesa presupposta.
- In caso di contestazione sulla ritualita della notifica, il giudice deve valutare la domanda alla luce della tutela del diritto di difesa e delle modifiche od interpretazioni costituzionali intervenute, e, se del caso, decidere nel merito senza rinviare a ulteriori accertamenti formali.
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