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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23335/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla titolarita e sull'uso di una cantina: la sig.ra Marcali aveva chiesto la declaratoria di proprieta e la restituzione della cantina nonche la liquidazione di un'indennita per occupazione senza titolo; il sig. Paganoni sosteneva di esercitare un possesso valido (anche per usucapione) o, alternativamente, allegava vizi processuali (errata qualificazione del rito, mancata lettura del dispositivo) e contestava la valutazione probatoria su comodato, sublocazione e assegni quali elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del sig. Paganoni e il ricorso incidentale della sig.ra Marcali. Ha confermato che la domanda della Marcali era correttamente qualificata come azione di rivendicazione; ha ritenuto insoddisfacenti i motivi del ricorrente che chiedevano riesame delle prove (materia di merito non sindacabile in cassazione salvo i limitati profili di nullita o manifesta contraddittorieta). La Corte ha inoltre ritenuto non provata l'usucapione e correttamente valorizzati i titoli e le risultanze (contratto di comodato, sublocazione, assegni, testimonianze), e ha giudicato legittima la riduzione dell'indennita operata dalla corte d'appello. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate; e' stata altresi dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento supplementare del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla conversione del rito: la Corte ha precisato che la qualificazione della domanda puo essere eseguita dalla stessa Corte di legittimita se occorre, e che l'asserita violazione non giustifica il ricorso quando la domanda e' in realta di rivendicazione

  • art. 156, co. 2 c.p.c.

    Richiesto per la presunta nullita per mancata lettura del dispositivo: la Corte ha ritenuto il motivo infondato, non sussistendo la nullita dedotta in relazione alla lettura del dispositivo

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Fornisce il paradigma dei motivi di cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita, soprattutto in materia di valutazione delle prove e di motivazione, e ha rigettato le doglianze che chiedevano riesame probatorio

  • art. 1803 c.c.

    Richiamato in relazione al contratto di comodato: la Corte ha esaminato la prova del comodato e ha ritenuto che le risultanze istruttorie e i titoli acquisiti giustificassero la qualificazione della detenzione

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse raggiunto la prova del possesso ultraventennale necessario per l'acquisto per usucapione

  • art. 252 c.p.c.

    Utilizzato in tema di valutazione della testimonianza della figlia della proprietaria: la Corte ha confermato che il giudice di merito puo valutare l'attendibilita della testimonianza di parte e le dichiarazioni de relato, e che tale valutazione non e sindacabile in cassazione salvo eclatanti vizi

  • art. 111, co. 6 Cost.

    Richiamato in relazione al 'minimo costituzionale' della motivazione: la Corte ha precisato i limiti del sindacato sulla motivazione per la cassazione, richiamando gli ipotetici casi di nullita o manifesta contraddittorieta

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 111 Cost. per i limiti del vizio di motivazione che puo determinare nullita della sentenza; la Corte ha escluso che qui sussistesse un vizio tale da annullare il provvedimento

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella valutazione delle spese: la Corte ha affermato che la decisione di compensare o meno le spese in presenza di soccombenza reciproca appartiene al giudice di merito e non costituisce piu elemento per cassazione salvo violazione di principio

  • art. 1226 e art. 2056 c.c.

    Citate nel ricorso incidentale dalla proprietaria in relazione alla quantificazione del danno: la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa della corte territoriale, che ha disposto una misura basata su elementi comparativi e non su calcoli astratti

  • art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Riferito al possibile raddoppio del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione nei confronti dei ricorrenti

  • normativa di riforma art. 360 c.p.c. (d.l. n. 83/2012 conv. L. 134/2012)

    Richiamata per spiegare i limiti al sindacato di motivazione in cassazione; la Corte ha applicato il nuovo parametro che restringe le censure ammissibili

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda (es. azione di rivendicazione versus domanda locatizia) e' decisiva per il rito applicabile; il giudice di merito e la Corte di legittimita possono procedere alla corretta qualificazione se dalle conclusioni emerge chiaramente l'oggetto della domanda
  • In tema di possesso vs detenzione, la prova di un titolo (comodato, sublocazione) o di atti che dimostrano una mera detenzione puo' escludere che chi usa la cosa eserciti un possesso 'uti dominus'; e' onere di chi invoca l'usucapione provare il possesso continuato e i requisiti richiesti dalla legge
  • La valutazione delle testimonianze, specialmente se di parenti, e la scelta del giudice circa l'affidabilita delle stesse sono tipiche questioni di merito non rivedibili in cassazione se non per macroscopici vizi o omissioni di fatti decisivi
  • La Cassazione limita il proprio sindacato alla verifica di profili di diritto e di eventuale nullita, manifesta contraddittorieta o carenza assoluta della motivazione; non e' ammesso il riesame libero delle prove
  • Per la quantificazione dell'indennita da occupazione senza titolo il giudice puo utilizzare criteri equitativi basati sul valore locativo concreto e su elementi comparativi (es. canone corrisposto per l'uso), non e' obbligatoria una mera applicazione astratta di tabelle o quotazioni
  • Le eccezioni procedurali (es. mancata lettura del dispositivo) devono essere specificamente provate e, se infondate, non determinano l'annullamento; la forma processuale non prevale se la sostanza della domanda risulta chiara

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