Cassazione Civile, Sentenza n. 23379/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha notificato avviso di liquidazione n. 2007/012/... per il recupero di 342 euro a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo n. 000000939/2007 (importo netto 1.522,84 euro). Il ricorrente ha impugnato lamentando: 1) nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) l'inapplicabilità dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 perché, secondo il ricorrente, il decreto ingiuntivo si sarebbe sostituito al contratto verbale enunciato nell'atto (quindi il contratto non sarebbe più assoggettabile a imposta), con conseguente inesistenza della tassazione contestata e rischio di doppia imposizione.
La decisione
Tutti i gradi di giudizio hanno respinto le censure. La CTP di Bari rigettò il ricorso; la CTR Puglia confermò, ritenendo l'avviso congruamente motivato e applicabile l'art. 22 d.P.R. 131/1986; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendo il primo motivo infondato (l'avviso conteneva gli elementi essenziali e il contribuente era a conoscenza degli elementi tassabili) e il secondo infondato (l'imposta di registro è imposta d'atto; il decreto ingiuntivo non estingue automaticamente il contratto e il terzo comma dell'art. 22 disciplina la tassazione del contratto enunciato in atti dell'autorità giudiziaria; il secondo comma si riferisce alla novazione oggettiva e non si applicava). La Corte non ha disposto condanna alle spese processuali per l'Agenzia non avendo questa svolto attività difensiva; è stato altresì richiamato l'obbligo relativo al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro), art. 22
art. 22, comma 2 e comma 3
La Corte interpreta l'art. 22 affermando che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e che il terzo comma disciplina espressamente la tassazione del contratto enunciato in atti dell'autorità giudiziaria. Il secondo comma riguarda i casi di novazione oggettiva e non opera automaticamente quando l'autorità giudiziaria emette un provvedimento a tutela di un diritto derivante dal contratto; quindi il decreto ingiuntivo non determina di per sé l'estinzione del contratto né impedisce la tassazione del contratto enunciato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato dalla Corte in relazione all'adempimento contributivo: se dovuto, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 115
I rimandi a tali disposizioni sono stati utilizzati dal ricorrente per censurare la motivazione dei giudici; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principi di adeguata motivazione richiamati, ritenendo l'avviso e le decisioni di merito sufficientemente motivate.
d.lgs. n. 32 del 2001, art. 1
La norma è stata evocata dal ricorrente tra i profili di illegittimità ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura; non emerge un'applicazione della disposizione contraria alla decisione impugnata.
Massime di principio
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto: quando un contratto è enunciato in un atto dell'autorità giudiziaria (es. decreto ingiuntivo), la tassazione può essere operata anche sul contratto enunciato, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986.
- Il decreto ingiuntivo non estingue automaticamente gli effetti del contratto sottostante; per escludere la tassazione del contratto è necessaria una situazione di novazione oggettiva o altro fatto giuridico idoneo a far cessare il rapporto, non il solo provvedimento monitorio.
- La motivazione dell'avviso di liquidazione deve contenere gli elementi essenziali che consentano al contribuente di difendersi; se questi elementi risultano chiari, la motivazione è considerata congrua anche se non esaustiva in ogni dettaglio.
- Per evitare contestazioni, il contribuente che contesta la tassazione deve fornire elementi specifici che dimostrino l'inapplicabilità dell'imposta (es. prova della novazione o che l'atto giudiziale ha effettivamente trasformato o estinto il rapporto), non bastano affermazioni generiche.
- Il rischio di doppia imposizione tra atto giudiziario e contratto sottostante è limitato: l'analisi si basa sulla natura dell'atto e sulle disposizioni che prevedono forme alternative di tassazione (occorre verificare caso per caso se opera un principio di alternatività), pertanto va valutata la qualificazione giuridica dell'atto e del rapporto.
- Se l'amministrazione non svolge attività difensiva nel giudizio di cassazione, la Corte può astenersi dall'assegnare le spese processuali a suo carico; permangono, comunque, gli obblighi formali relativi al contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23333/2021 del 24/08/2021
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23334/2021 del 24/08/2021
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23335/2021 del 24/08/2021
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23336/2021 del 24/08/2021
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23378/2021 del 24/08/2021
- Sentenza civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23380/2021 del 24/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →