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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23333/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca d'Italia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio n. 337853 del 17/04/2012 con cui era stata irrogata a Corrado Coen una sanzione amministrativa pecuniaria di €45.000 ai sensi dell'art. 190 T.U.F. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. La Corte territoriale aveva ritenuto violato il principio del ne bis in idem perché, a suo avviso, la Consob aveva già sanzionato il medesimo comportamento (con decreto del 18/12/2013) e quindi la Banca d'Italia non poteva irrogare una ulteriore sanzione per la stessa condotta. La Banca d'Italia denunciava, in cassazione, violazione del principio del ne bis in idem, violazione di norme processuali e di diritto sostanziale (richiamando anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 7, art. 4), nonché la erronea applicazione dei criteri della sentenza Engel per la qualificazione della natura sostanziale delle sanzioni ex art.190 T.U.F. Era altresì controversa l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Gequity S.p.A. quale successore della società estinta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Banca d'Italia e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano, rinviando la causa a quella Corte. La Cassazione ha ritenuto che: (i) le sanzioni previste dall'art. 190 T.U.F., nel testo ratione temporis applicabile, non sono "sanzioni sostanzialmente penali" ai sensi dei criteri della sentenza Engel, e dunque l'applicazione di tali sanzioni sia da parte della Consob sia da parte della Banca d'Italia non determina una violazione del principio del ne bis in idem; (ii) la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il decreto del 18/12/2013 della stessa Corte d'appello avesse "coperto tutto il dedotto e il deducibile": i procedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d'Italia riguardano profili e obblighi diversi (rispetto dei requisiti organizzativi/controlli interni vs. obblighi di procedure per la trasparenza e correttezza dell'attività di intermediazione) e possono coesistere; (iii) era infondata l'eccezione di inammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di Gequity S.p.A.: l'ex socio può essere legittimato a contraddire come successore processuale della società estinta, ferma la possibile limitazione della responsabilità (art.2495 c.c.). La Cassazione ha disposto che la Corte d'appello di Milano si conformi ai principi indicati e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 190 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)

    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.190 T.U.F., nel caso di illeciti diversi dagli abusi di mercato, non hanno natura sostanzialmente penale ai sensi dei criteri della CEDU (sentenza Engel); pertanto la loro applicazione da parte di autorità amministrative distinte non configura automaticamente un vizio di ne bis in idem.

  • art. 62, comma 2-bis T.U.F.

    Norma richiamata in relazione ai poteri di vigilanza e alle discipline impartite dalla Banca d'Italia; usata a fondamento del provvedimento sanzionatorio per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni.

  • Prot. n. 7 CEDU, art. 4 (ne bis in idem)

    Richiamato quale principio invocato dall'intimato per contestare la duplicazione sanzionatoria; la Corte ha applicato i criteri di Engel per stabilire se le sanzioni amministrative siano "penali" e se quindi rientri il divieto di doppia punizione.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale del primo motivo di ricorso in cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme di diritto).

  • art. 324 c.p.c.

    Cittato tra le norme la cui violazione era denunciata in ricorso; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura che ne derivasse in modo idoneo a mantenere la sentenza impugnata.

  • art. 2495 c.c. e art. 110 c.p.c.

    Usati per giustificare la notifica e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex socio (Gequity S.p.A.) della società estinta: l'ex socio è considerato successore nei rapporti debitori non definiti dalla liquidazione e pertanto ha legittimazione passiva processuale, pur potendo opporre il limite di responsabilità 'intra vires'.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 6070/2013

    «D'altro canto, alla tesi ... il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità ... non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'estinzione della società non esclude la legittimazione processuale dei soci succeduti; il limite di responsabilità colpisce l'interesse del creditore ma non la legittimazione a stare in giudizio del socio.

  • Cass. n. 9919/2018 (richiamata)

    «Orbene, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi degli artt. 190 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998 ... non hanno la natura sostanzialmente penale ... »

    Precedente della Corte che ha già affermato la natura non penale delle sanzioni ex art.190 T.U.F. in casi analoghi; principio richiamato dalla Cassazione per escludere la rilevanza del ne bis in idem.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative previste dall'art.190 T.U.F. (per illeciti diversi dagli abusi di mercato) vanno valutate con i criteri di Engel: se non risultano "sostanzialmente penali", la loro applicazione da parte di più autorità non configura automaticamente una violazione del ne bis in idem.
  • Per accertare un ne bis in idem è necessario verificare non solo la sovrapposizione temporale o fattuale delle contestazioni, ma anche la natura della sanzione (penale vs amministrativa) e l'identità del fatto e dell'oggetto giuridico tutelato; autorità diverse possono perseguire obblighi giuridici diversi anche se scaturiti dalla stessa verifica ispettiva.
  • L'estinzione di una società non impedisce, di per sé, che l'ex socio sia chiamato in giudizio come successore processuale per debiti non estinti: la legittimazione passiva sussiste, mentre il limite di responsabilità (art.2495 c.c.) può incidere sull'effettiva esposizione patrimoniale del socio ma non sulla sua legittimazione a contraddire.
  • Le eccezioni processuali relative all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un successore vanno valutate sul piano della legittimazione processuale e non possono essere decise sommariamente richiamando profili di merito (es.: eventuale inutilità dell'escussione del socio per mancanza di riparto).
  • In casi analoghi, prima di sostenere la violazione del ne bis in idem occorre verificare la qualificazione giuridica delle condotte e la funzione delle sanzioni irrogate (tutela del mercato, tutela del cliente, organizzazione interna): sanzioni che tutelano interessi diversi possono coesistere.

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